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Sentenza

Sentenza del 21/03/2024 n. 7669 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il Comune, dopo un sopralluogo del 20 gennaio 2008, notificò il 26 settembre 2008 un avviso di accertamento TARSU per le annualità 2003-2008, contestando l’infedele dichiarazione delle superfici in cui si producevano rifiuti speciali. La società impugnò l’avviso deducendo, tra l’altro, la prescrizione per il 2003, l’illegittimità del sopralluogo e la violazione delle garanzie procedimentali, il difetto di motivazione e di prova dell’accertamento, l’omessa valutazione della denuncia del 7 febbraio 2002 e della planimetria presentata, nonché l’illegittimità delle sanzioni. La CTP di Campobasso accolse il ricorso; la CTR accolse invece l’appello del Comune e confermò l’avviso. In Cassazione la società ha formulato nove motivi, insistendo soprattutto sui vizi di motivazione e sull’omessa valutazione della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, relativi alla nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e insufficiente, e ha dichiarato assorbiti gli altri sette, senza decidere nel merito le contestazioni su prescrizione, sopralluogo, prova, motivazione dell’avviso e sanzioni. La CTR aveva affermato genericamente che vi era incertezza sulle superfici e che mancava documentazione adeguata, senza confrontarsi con la denuncia originaria, l’istanza di rettifica, la planimetria e il verbale di sopralluogo. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini TARSU, rileva l’esclusione delle sole superfici in cui, per struttura e destinazione, si producono esclusivamente rifiuti speciali: non è decisiva la quantità di tali rifiuti rispetto a quelli ordinari. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    la tassa va rapportata alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo, nell'ovvio presupposto che in un locale od area in cui si producono rifiuti speciali si formano anche, di norma, rifiuti ordinari (come certamente nella fattispecie, trattandosi di area destinata al passaggio di veicoli) con la conseguente esclusione dalla tassa della sola parte della superficie in cui, per struttura e destinazione, si formano esclusivamente i rifiuti speciali

    La produzione di rifiuti speciali non esclude automaticamente l’intera area dalla TARSU. È esclusa soltanto la porzione di superficie nella quale, per le sue caratteristiche strutturali e funzionali, si producono esclusivamente rifiuti speciali; la valutazione deve quindi essere riferita alle superfici e non alla quantità relativa dei rifiuti prodotti.

  • Costituzione, art. 111, comma 6

    la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , comma 6, Cost.

    La sentenza deve rendere percepibili il criterio logico e il percorso argomentativo che hanno condotto alla decisione, così da consentirne il controllo. Una motivazione solo formalmente presente, ma incapace di spiegare la valutazione delle prove e delle censure decisive, è apparente e determina la nullità della pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 132, comma 2, n. 4

    In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall' art. 132 , comma 2, n. 4, c.p.c. e dall' art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

    La motivazione è viziata quando non espone il criterio logico seguito, non chiarisce come siano state valutate le prove o non consente di ricostruire il ragionamento decisorio. Non basta enunciare una conclusione, come l’incertezza sulle superfici, senza confrontarsi con gli elementi documentali rilevanti.

Massime di principio

  • Nelle controversie TARSU per rifiuti speciali, la presenza di tali rifiuti non comporta di per sé l’esenzione dell’intera area: occorre individuare le superfici che, per struttura e destinazione, producono esclusivamente rifiuti speciali. La mera incidenza quantitativa dei rifiuti speciali sul totale non è il criterio decisivo.
  • Il giudice deve esaminare e valutare la documentazione specificamente rilevante e spiegare perché la ritenga insufficiente o non attendibile. Affermare genericamente che le superfici sono incerte o che la documentazione è inadeguata può integrare motivazione apparente.
  • La cassazione per vizio di motivazione non equivale all’accertamento dell’esenzione o dell’illegittimità dell’imposta: se le questioni di merito sono assorbite, spetta al giudice di rinvio rivalutare fatti, documenti e presupposti del tributo.

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