Cassazione Civile, Ordinanza n. 23896/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla cessazione dal servizio di una ex dipendente del Ministero delle Finanze, poi transitata all'Agenzia delle Entrate, che al momento della liquidazione dell'indennità di previdenza prevista per il personale del Ministero si vedeva operare una trattenuta IRPEF. La contribuente chiedeva il rimborso delle somme trattenute, sostenendo che l'indennità non fosse assoggettabile all'imposta nella misura applicata; il silenzio dell'amministrazione sull'istanza dava luogo a silenzio-rifiuto. In primo grado il ricorso della contribuente veniva accolto; in appello la CTR della Campania confermava la decisione. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 19 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e dell'art. 2 d.P.R. n. 1034/1984. Secondo la ricorrente, il fondo di previdenza non era alimentato esclusivamente da contributi del dipendente, ma anche da ulteriori proventi pubblici; perciò l'indennità finale non poteva ritenersi totalmente esente da IRPEF, dovendo invece essere trattata come indennità equipollente al TFR, con applicazione della tassazione separata. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, richiamando il proprio orientamento secondo cui l'indennità ha funzione previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti di cui all'art. 17 TUIR, dunque soggetta a tassazione separata e non a totale esenzione. Accertato che non erano necessari ulteriori sviluppi istruttori, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente solo nei limiti della ritenuta IRPEF applicata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al capo relativo all'esenzione totale dall'IRPEF e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente solo nei limiti della ritenuta IRPEF eccedente rispetto alla tassazione separata dovuta. Ha inoltre compensato le spese dell'intero giudizio per il recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Le somme erogate dal fondo di previdenza, in quanto indennità equipollenti al TFR e retribuzione differita con funzione previdenziale, rientrano nel regime della tassazione separata e non in una generale esenzione IRPEF.
art. 19 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Si applica, insieme all'art. 17, per determinare il corretto regime fiscale delle indennità equipollenti e il criterio di calcolo della tassazione separata.
art. 2 d.P.R. 21 dicembre 1984, n. 1034
La disciplina del fondo mostra che esso è alimentato anche da proventi diversi da contributi del dipendente e che l'indennità ha natura previdenziale, rilevante ai fini dell'inquadramento fiscale.
d.P.R. 17 marzo 1981, n. 211
Costituisce la fonte istitutiva dell'indennità di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, una volta esclusa la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio nel rito camerale previsto dalla riforma.
Massime di principio
- L'indennità corrisposta al momento della cessazione dal servizio da un fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze ha funzione previdenziale ed è assimilabile alle indennità equipollenti al TFR: pertanto non è integralmente esente da IRPEF, ma soggiace a tassazione separata.
- Ai fini della qualificazione fiscale di un'emolumento, rilevano la funzione economico-sociale dell'erogazione e la struttura di alimentazione del fondo, non la sola circostanza che la prestazione sia corrisposta alla cessazione del rapporto.
- Quando la Corte di cassazione dispone di tutti gli elementi di fatto necessari, può cassare la sentenza e decidere nel merito, limitando l'accoglimento alla sola parte di imposta trattenuta in eccedenza rispetto al regime fiscale corretto.
- In materia tributaria, la contestazione non va accolta in termini di esenzione totale quando il corretto inquadramento normativo conduce invece a una tassazione separata dell'emolumento percepito.
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