Cassazione Civile, Sentenza n. 6212/2021 del 05/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Il contenzioso riguardava una cascina acquistata nel 1967. Un fratello, munito dai proprietari di una procura speciale ampia e senza obbligo di rendiconto, aveva stipulato l’atto di compravendita nel loro nome, ma per conto proprio; nell’atto figurava come compratore l’altro fratello, mentre il prezzo era stato pagato dal primo. Una dichiarazione scritta del compratore apparente riconosceva che l’immobile apparteneva esclusivamente al fratello e che l’intestazione era fittizia. Dopo la morte dell’acquirente effettivo, i suoi eredi citarono il fratello apparente, poi deceduto, e ne chiesero la condanna al pagamento, in favore di ciascuno, di Euro 1.721.523, pari a un terzo del prezzo di Euro 5.164.569 ricavato dalla vendita dell’immobile effettuata nel 2005. Il Tribunale di Milano accolse la domanda, salvo la rivalutazione monetaria; la Corte d’appello di Milano confermò la decisione. La moglie e il figlio del convenuto proposero cinque motivi di ricorso: 1) censurarono il mancato accoglimento della querela di falso relativa alla data di un testamento olografo prodotto dagli attori, sostenendo che l’alterazione della data e la valutazione del documento avrebbero richiesto un accertamento; 2) sostennero che l’usucapione era stata tempestivamente dedotta, o comunque poteva essere fatta valere come diverso titolo di acquisto della proprietà, diritto autodeterminato; 3) eccepirono la prescrizione decennale dell’azione diretta a far valere la simulazione relativa e i diritti derivanti dal negozio dissimulato; 4) contestarono la prova e la configurabilità dell’interposizione fittizia, lamentando la mancanza di un accordo trilaterale, della forma scritta e di prova idonea per un acquisto immobiliare; 5) denunciarono ultrapetizione, sostenendo che la domanda di pagamento del ricavato non poteva essere accolta sulla base di un obbligo restitutorio o di una qualificazione diversa da quella prospettata.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la rilevanza della querela di falso e la valutazione delle prove appartengono al giudice di merito; inoltre, la data effettiva del testamento risultava non contestata e la scheda era stata revocata. La censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. non denunciava un errore riconducibile ai paradigmi processuali richiesti per il ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato rigettato: un’eccezione in senso stretto deve essere formulata ritualmente in modo da sollecitare il contraddittorio e non può essere ricavata dal giudice dalla sola documentazione o dalla narrazione dei fatti; la deduzione dell’usucapione come titolo diverso può non essere nuova in un giudizio petitorio quando la proprietà sia già stata tempestivamente eccepita, ma qui la controversia verteva su una pretesa creditoria e l’usucapione era stata prospettata solo tardivamente, in comparsa conclusionale. Inoltre, l’interposizione fittizia escludeva che l’interposto avesse posseduto il bene uti dominus ai fini dell’usucapione. Il terzo motivo è stato rigettato: l’azione diretta all’accertamento dell’interposizione fittizia, volta a individuare il reale contraente, ha portata dichiarativa ed è imprescrittibile; restava distinta la possibile prescrizione del credito conseguente, eccezione che non era stata proposta. Il quarto motivo è stato rigettato: la partecipazione del venditore all’accordo simulatorio non richiede necessariamente un accordo trilaterale contestuale; è sufficiente la sua consapevole accettazione che il compratore effettivo fosse diverso da quello apparente. Nel caso concreto, l’ampiezza della procura, che consentiva al procuratore di scegliere acquirente e prezzo senza rendiconto, e la dichiarazione ricognitiva scritta del fiduciario, valutata quale promessa di pagamento con gli effetti dell’art. 1988 c.c., sostenevano la ricostruzione accolta dai giudici di merito; la valutazione probatoria non era riesaminabile in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la censura di ultrapetizione non era formulata con l’univoco riferimento alla nullità della sentenza derivante dalla violazione processuale e proponeva una ricostruzione alternativa dei fatti. Il giudice può qualificare autonomamente la domanda e applicare una norma diversa da quella invocata, purché restino immutati petitum e causa petendi; l’effetto restitutorio pro quota del ricavato corrispondeva al risultato richiesto. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità in favore di ciascun controricorrente: Euro 12.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, Euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è configurabile come semplice errore nella valutazione del materiale istruttorio: occorre denunciare l’uso di prove non dedotte o disposte fuori dai limiti legali.
Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. può essere denunciata quando il giudice disattenda una prova legale oppure attribuisca valore di piena prova, senza valutazione critica, a elementi soggetti al suo prudente apprezzamento; non basta contestare la ricostruzione probatoria.
L’onere probatorio, stando così le cose, era stato pienamente assolto dagli attori attraverso: 1. la dichiarazione scritta di E., non disconosciuta, fatta firmare per conoscenza anche a C.C., futura moglie di lì a poco, con la quale rivolto al fratello affermava “… Ti confermo che la proprietà dei terreni e dei fabbricati in essere indicati… spetta a te esclusivamente, in quanto Tu hai pagato il prezzo e l’intestazione a me deve ritenersi fittizia e simulata”; 2. dalle coeve e “amplissime” procure a vendere rilasciate da E. a R.; 3. dall’esperita prova testimoniale.
La prova dell’interposizione fittizia può essere raggiunta attraverso la dichiarazione ricognitiva non disconosciuta, le procure e le testimonianze, secondo la valutazione complessiva del giudice di merito.
La sussistenza d’interposizione fittizia fa escludere in radice che l’interposto abbia potuto esercitare il possesso ad usucapionem, proprio per la “contraddizione che nol consente”.
La posizione dell’interposto apparente, quando risulti l’interposizione fittizia, è incompatibile con il possesso utile ad usucapire il bene come proprio.
La sussistenza d’interposizione fittizia fa escludere in radice che l’interposto abbia potuto esercitare il possesso ad usucapionem, proprio per la “contraddizione che nol consente”.
Nel caso deciso, la relazione dell’interposto con il bene derivava dall’intestazione apparente e non integrava possesso idoneo all’usucapione.
La proposizione di una domanda o di una eccezione in senso stretto presuppone di necessità la rituale formulazione “verbis, sia pure senza ricorrere a formule sacramentali, che il giudice è chiamato a rilevare dall’atto processuale che la veicola. Per contro deve escludersi che in assenza di una tale formulazione, la quale ha la funzione di sollecitare il contraddittorio sul punto, il giudice possa rilevarla, ex sè, valorizzando o interpretando la documentazione prodotta o la narrazione esposta.
L’eccezione di prescrizione, quale eccezione in senso stretto, deve essere ritualmente formulata dalla parte e non può essere rilevata dal giudice sulla base della sola documentazione o esposizione fattuale.
Nel caso di specie non è dubbio che l’azione era diretta a far valere la simulazione del negozio per interposizione fittizia (in apparenza gli alienanti avevano venduto a E., tramite il loro procuratore speciale, R., ma, nella realtà, era stato quest’ultimo ad avere acquistato e aver pagato il prezzo e valendosi della procura, in effetti, non aveva fatto altro che stipulare per sè stesso, attraverso l’interposizione fittizia del fratello E.), e pertanto l’azione è da reputarsi imprescrittibile, come ritenuto dalla Corte di appello.
L’azione volta a far accertare l’interposizione fittizia e a individuare il reale contraente è dichiarativa e imprescrittibile; restano soggetti a prescrizione gli eventuali diritti di credito che presuppongono il negozio dissimulato.
Più precisamente si è detto che in tema di prescrizione, mentre non assume rilievo la natura – assoluta o relativa – dell’azione di simulazione, che, essendo comunque diretta ad accertare la nullità del negozio apparente, è, ai sensi dell’art. 1422 c.c., imprescrittibile, il decorso del tempo può eventualmente colpire i diritti che presuppongono l’esistenza del negozio dissimulato, facendo così venire meno l’interesse all’accertamento della simulazione del negozio apparente.
L’azione di simulazione diretta ad accertare la nullità del negozio apparente è imprescrittibile, mentre il decorso del tempo può estinguere i diritti che presuppongono il negozio dissimulato.
Quanto alla forma, aveva osservato il Giudice, di ritenere più confacente una ricostruzione in termini di meccanismo negoziale unitario “tale per cui le parti vogliono, con volontà reale e – per la sanzione normativa dell’art. 1414 c.c., commi 1 e 2 – efficace, creare un’apparenza contrattuale opponibile ai terzi che produca nelle loro sfere giuridiche o nessun effetto, oppure (sussistendone i requisiti “di sostanza e di forma”) effetti diversi da quelli apparenti”; con la conseguenza che la forma debba essere solo quella del contratto apparente, nel mente le preclusioni alla prova orale di cui all’art. 1417 c.c., “attiene alla complessiva operatività del meccanismo simulatorio, e non può essere interpretata – quale non è – come se implicasse la necessità di un’autonoma veste formale scritta del contratto dissimulato, o dell’accordo simulatorio quale “secondo contratto” realmente voluto”.
Nel ragionamento accolto, le limitazioni probatorie in materia di simulazione non impongono una forma scritta autonoma per il contratto dissimulato o per l’accordo simulatorio, distinto dal contratto apparente.
La vicenda di cui ci stiamo occupando è contraddistinta, appunto, da un atto ricognitivo unilaterale di E., avente valore di astrazione processuale, ex art. 1988 c.c., dal quale il Giudice del merito ha tratto la esistenza di un patto fiduciario intercorso tra i due fratelli, sulla base del quale E. si era prestato a rendersi apparente acquirente dell’immobile, di effettiva proprietà di R., con obbligo di restituzione.
La dichiarazione ricognitiva del fiduciario ha, ai sensi dell’art. 1988 c.c., effetto di astrazione processuale e dispensa il destinatario dall’onere di provare il rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.
Il principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa – alla stregua delle risultanze istruttorie – autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti nonchè in base all’applicazione di una norma giuridica diversa da quella invocata dall’istante.
Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato il giudice che, mantenendo fermi petitum e causa petendi, ricostruisca autonomamente i fatti e applichi una norma diversa da quella invocata; è vietato attribuire un bene non richiesto o pronunciare fuori dalla domanda.
Come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.
Il ricorso per cassazione non consente di rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove mediante una generica denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il vizio deve essere ricondotto al corretto motivo di impugnazione e ai relativi presupposti.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali e se dovuto, è posto a carico dei ricorrenti un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- La domanda o eccezione in senso stretto deve essere ritualmente formulata nell’atto processuale che la veicola, anche senza formule sacramentali, in modo da sollecitare il contraddittorio; il giudice non può desumerla autonomamente dalla documentazione prodotta o dalla narrazione dei fatti.
- La proprietà è un diritto autodeterminato e, nel giudizio petitorio, può essere riconosciuta anche sulla base di un titolo diverso da quello inizialmente dedotto; ciò non consente però di introdurre tardivamente un’eccezione di usucapione in una controversia che abbia per oggetto una pretesa creditoria e nella quale l’acquisto della proprietà non sia stato tempestivamente eccepito.
- L’interposizione fittizia accertata esclude che l’interposto apparente abbia esercitato sul bene un possesso incompatibile con il riconoscimento dell’altrui proprietà e idoneo all’usucapione.
- L’azione diretta ad accertare l’interposizione fittizia e a individuare il vero contraente ha natura dichiarativa ed è imprescrittibile; la prescrizione può invece riguardare il distinto diritto di credito che derivi dall’accertamento, se ritualmente eccepita.
- Per l’interposizione fittizia non è necessaria la partecipazione contestuale del terzo contraente a un accordo trilaterale formalizzato in un unico atto: occorre che il terzo abbia consapevolmente accettato che il contraente apparente operasse per un diverso acquirente effettivo.
- La dichiarazione scritta del fiduciario che riconosce l’intestazione fiduciaria e l’altrui titolarità può valere come promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., con effetto di astrazione processuale e presunzione del rapporto fondamentale, salva prova contraria.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi in una contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito: deve riguardare la violazione dei limiti legali di acquisizione o valutazione delle prove.
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non impedisce al giudice di qualificare autonomamente la domanda e di applicare una norma diversa da quella invocata, purché restino immutati petitum e causa petendi e la decisione trovi fondamento nei fatti ritualmente acquisiti e sottoposti al contraddittorio.
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