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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6177/2021 del 05/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la decisione della Commissione Centrale che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso avverso la delibera dell'Ordine provinciale (12/05/2015) che aveva irrogato la sanzione disciplinare della censura. Sono dedotti tre motivi: (1) difetto assoluto di giurisdizione perché i fatti non rientrerebbero nelle attività riservate alla professione medica e richiesta qualificazione del gravame come actio nullitatis esercitabile senza limiti di tempo; (2) violazione dell'art. 51 d.P.R. n. 221/1950 con eccezione di prescrizione dell'azione disciplinare; (3) falsa applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 221/1950: contesta la dichiarata irricevibilità del gravame ritenendo il provvedimento dell'Ordine nullità tale da escludere l'applicazione delle regole di irricevibilità previste per i provvedimenti annullabili.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha esaminato prioritariamente il terzo motivo e lo ha ritenuto infondato: la presunta nullità della deliberazione dell'Ordine non è stata qualificata come inesistenza del provvedimento (mancanza di requisiti essenziali), ma come vizio attinente al contenuto/merito; pertanto l'actio nullitatis non operava. La Corte ha richiamato l'obbligo di tempestiva impugnazione secondo gli artt. 53 e 54 d.P.R. n. 221/1950 e il principio dell'art. 161 c.p.c.; di conseguenza i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali (liquidate in sentenza) e al pagamento di un ulteriore contributo unificato nei termini previsti dall'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, con menzione della misura delle spese e degli esborsi nella decisione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 221 del 1950, art. 51

    Norma richiamata in relazione alla prescrizione dell'azione disciplinare; la Corte non ha deciso nel merito la prescrizione bensì ha dichiarato inammissibile il motivo che la invocava, ritenendo necessario il rispetto dei termini e delle regole processuali previsti per l'impugnazione.

  • d.P.R. n. 221 del 1950, art. 53

    Richiamato come disciplina procedurale per le impugnazioni davanti agli organi della professione: la Corte ha ritenuto che i vizi del provvedimento dovevano essere fatti valere con i mezzi e nei termini previsti da questa disciplina.

  • d.P.R. n. 221 del 1950, art. 54

    Regola l'impugnabilità dei provvedimenti disciplinari davanti alla Commissione centrale; la Corte ha interpretato l'art. 54 come riferito ai provvedimenti annullabili e ha ritenuto che la sola eccezione di nullità non equivalga automaticamente a inesistenza: se non è provata l'inesistenza, valgono i termini e le regole di impugnazione.

  • cod. proc. civ., art. 161, primo comma

    Principio secondo cui la nullità delle decisioni soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere solo nei limiti e secondo le regole proprie di tali mezzi di impugnazione; la Corte lo applica analogamente per le impugnazioni in materia disciplinare per escludere un'actio nullitatis illimitata.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis

    Norme sul contributo unificato: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per un ulteriore pagamento da parte del ricorrente, pari a quanto richiesto per il ricorso, se dovuto.

  • Cass. civ., 05/06/2007, n. 13062 (giurisprudenza citata)

    Cass. 05/06/2007, n. 13062

    Precedente richiamato per il principio che la nullità deve essere fatta valere nei limiti e secondo le regole dei mezzi straordinari di impugnazione e che l'actio nullitatis è limitata ai casi di inesistenza del provvedimento.

  • Cass. civ., 16/07/1999, n. 7512 (giurisprudenza citata)

    Cass. 16/07/1999, n. 7512

    Precedente richiamato in senso analogo: delimita l'operatività dell'actio nullitatis ai casi di vera inesistenza del provvedimento, distinguendoli dai vizi di merito o di legittimità che devono essere impugnati tempestivamente.

Massime di principio

  • L'actio nullitatis (contestazione per nullità senza limiti di tempo) è ammessa solo quando ricorre l'inesistenza del provvedimento, cioè la mancanza di requisiti essenziali che ne impediscano la qualificazione come provvedimento; vizi di merito o eccesso di potere non rientrano in questa categoria e devono essere impugnati nei termini previsti.
  • Le impugnazioni contro provvedimenti disciplinari devono rispettare i termini e le modalità stabilite dal d.P.R. n. 221/1950 (artt. 53 e 54); il mancato rispetto dei termini può comportare l'inammissibilità o l'irricevibilità del gravame.
  • Le eccezioni di prescrizione dell'azione disciplinare o di incompetenza devono essere proposte e motivate in modo adeguato e, se non fondate su inesistenza, seguono le stesse regole procedurali delle altre impugnazioni.
  • Per ottenere che un provvedimento sia considerato inesistente (e quindi non soggetto a termini), è necessario documentare l'assenza di requisiti formali/essenziali; la mera affermazione di nullità per eccesso di potere o per errori di merito non è sufficiente.
  • Chi impugna deve calcolare i termini a decorrere dalla comunicazione del provvedimento (ad es. decorso dei 30 giorni indicati in decisione) e depositare/notificare tempestivamente l'impugnazione alla Commissione competente.
  • La soccombenza in giudizio disciplinare o in sede di impugnazione comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'applicazione di oneri aggiuntivi (es. raddoppio o ulteriore contributo unificato) se ricorrono i presupposti previsti dalla normativa sui contributi.

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