Cassazione Civile, Sentenza n. 6117/2021 del 05/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento fiscale emessi con metodo sintetico ("redditometro") ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 che avevano ricondotto a reddito l'utilizzo di beni (immobili, imbarcazione, autoveicoli) di società riconducibili al contribuente, determinando maggiori imposte per gli anni 2005-2007. I ricorrenti contestavano in particolare l'applicazione del coefficiente previsto dal punto 2.4 delle tabelle ministeriali (utilizzo imbarcazione per periodo di tre mesi) sostenendo che l'ufficio avesse erroneamente considerato tale periodo e, più in generale, assumevano che ai fini dell'accertamento sintetico il reddito dichiarato dovesse risultare incongruo per due o più periodi d'imposta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i ricorrenti abbiano in realtà rimesso in discussione valutazioni di fatto operate dai giudici di merito (sul possesso e sulla concreta disponibilità dei beni e sull'idoneità delle fatture esibite), materia sottratta al sindacato di legittimità in assenza di specifici vizi di diritto. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che, nell'accertamento sintetico fondato sui fattori-indice, l'Amministrazione è dispensata da ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori stessi e che grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'inesistenza o la minor consistenza del reddito presunto. Le fatture emesse dalla società riconducibile al contribuente sono state ritenute generiche e insufficienti a superare la presunzione. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati al rimborso delle spese in favore dell'Agenzia (liquidate in Euro 7.300,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Consente l'accertamento sintetico (redditometro) sulla base di fattori-indice; l'Amministrazione è dispensata da ulteriori prove rispetto all'esistenza dei fattori e grava sul contribuente l'onere di provare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto
Decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 (tabelle del "redditometro")
Forniscono i coefficienti e i fattori-indice utilizzabili per la determinazione sintetica della capacità contributiva; l'applicazione di tali coefficienti legittima l'accertamento salvo che il contribuente fornisca elementi idonei a confutarli
punto 2.4 delle tabelle ministeriali (richiamato con DM 17.05.2005 e DM 14.02.2007)
Presume che la durata normale delle locazioni delle imbarcazioni da diporto non superi i tre mesi e prevede un coefficiente di reddito per tale breve periodo; l'Ufficio può applicare il coefficiente breve in mancanza di elementi concreti contrari
art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Motivazione richiamata dai ricorrenti come vizio di diritto; la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse in realtà un riesame di merito non consentito in sede di legittimità
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012
Prevede l'ulteriore contributo unificato dovuto in funzione del ricorso; la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo da parte della ricorrente
Massime di principio
- Negli accertamenti basati sul redditometro l'Amministrazione può limitarsi a provare l'esistenza dei fattori-indice; grava poi sul contribuente l'onere di fornire elementi concreti e specifici per confutare la presunzione.
- Le fatture o documenti emessi da società riconducibili al contribuente sono valutati con attenzione e, se generici o contraddetti da altri elementi, possono risultare insufficienti a superare la presunzione redditometrica.
- Per contestare correttamente l'applicazione di un coefficiente presuntivo (es. per l'uso di un'imbarcazione) è necessario produrre prove concrete e dettagliate (contratti, registrazioni d'uso, ricevute di ormeggio, documentazione temporale) che dimostrino una diversa modalità o durata di utilizzo.
- In Cassazione non è consentito il mero riesame delle valutazioni di fatto effettuate dai giudici di merito; i ricorsi devono mirare a vizi di diritto o a manifesta illogicità, contraddittorietà o insufficiente motivazione.
- Le spese seguono la soccombenza: chi perde il gravame può essere condannato alle spese di giudizio e agli oneri amministrativi previsti (contributo unificato).
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