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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6193/2021 del 05/03/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sartori impugnava la delibera Consob n. 19935/2017 con cui gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria di € 45.000,00 per carenze procedurali in tre ambiti: 1) procedure di profilatura/adeguatezza delle operazioni di investimento rispetto alle azioni BPVi; 2) procedure di gestione e priorità temporale degli ordini su azioni BPVi (mancata registrazione orari, uso di file excel modificabili senza backup, assenza di procedure di priorità); 3) procedure di governo e controllo della metodologia di valutazione (pricing) delle azioni BPVi e della selezione dell'esperto indipendente incaricato delle perizie. In sede di opposizione in appello erano state dedotte varie doglianze procedurali (irritualità del deposito di documenti digitali su dvd, impossibilità di esaminare le prove, difetto di motivazione/genericità delle contestazioni, mancato rispetto dei termini di notifica, insufficienza dell'elemento soggettivo e legittimità delle scelte organizzative del CDA nella selezione dell'esperto).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto legittimo il deposito su supporto informatico nel termine previsto dall'art. 195 TUF e ha escluso l'illegittimità dell'utilizzo dei documenti poiché il ricorrente non aveva tempestivamente eccepito l'irritualità; ha confermato che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il giudice può avvalersi degli atti già acquisiti e ricostruire il rapporto sanzionatorio anche d'ufficio. Sulla fondatezza degli addebiti ha condiviso la valutazione che le carenze erano di natura procedurale (non addebitando a Sartori condotte di merito come singole operazioni eseguite senza adeguatezza) e che tali carenze (assenza di procedure chiare per la gestione degli ordini, modalità di tenuta del registro ordini, selezione dell'esperto senza comparazione e inadeguati controlli sul pricing) giustificavano la sanzione: la Corte di merito aveva congruamente quantificato e parzialmente ridotto la sanzione originaria per il primo capo. Sono state respinte anche le censure relative al mancato esame di testimoni e all'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorso è pertanto respinto e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 21 TUF

    Imposto l'obbligo per gli intermediari di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e di disporre di risorse e procedure idonee; la norma è elastica ma vincolante: non richiede un modello unico, ma impone l'obiettivo di adeguatezza delle procedure interne, la cui carenza può integrare responsabilità sanzionabile

  • art. 195 d.lgs. 58/1998 (TUF)

    Regola i termini e le modalità del procedimento di sanzione e dell'opposizione: consente il deposito di memorie e documenti nei termini stabiliti; le norme speciali del TUF prevalgono sulle disposizioni processuali generali (d.lgs. 150/2011)

  • art. 190 TUF (richiamato)

    Richiamata nel contesto di censure di incostituzionalità ma la Corte d'appello aveva ritenuto infondate le eccezioni; qui la Suprema Corte non ha accolto le doglianze su questo profilo

  • art. 28 L. 689/1981

    Richiamato con riferimento all'eccezione di prescrizione: la Corte di merito ha respinto l'eccezione, ritenendo insussistente la prescrizione per le contestazioni riferite al periodo in cui Sartori era in carica

  • art. 6 CEDU

    Invocato dal ricorrente per vizi di prova e di contradittorio: la Corte ha ribadito che la garanzia del giusto processo non impone al giudice un obbligo incondizionato di ammettere ogni mezzo istruttorio richiesto dalla parte; la valutazione di ammissibilità e rilevanza delle prove spetta al giudice nazionale

  • art. 5 d.lgs. 58/1998

    Attribuisce compiti di vigilanza: la Banca d'Italia vigila su sana e prudente gestione mentre la Consob vigila sulla trasparenza e correttezza degli intermediari in materia di servizi di investimento; rileva per la distinzione dei controlli ispettivi

  • Delibera Consob 18750/2013, art. 8

    Prevede che la comunicazione di atti istruttori spetti a chi si sia avvalso della facoltà di presentare deduzioni o chiedere audizione; la Corte ha ritenuto compatibile il mancato invio preventivo degli atti istruttori non comunicati al ricorrente

  • Regolamento Intermediari n. 16190/2007, artt. 39-40-49

    Richiamati come fonti normative per i doveri di profilo operativo (es. gestione ordini, priorità, obblighi di controllo): la Corte ha ritenuto che le carenze rispetto a tali regole operative possano integrare illecito anche se le norme lasciano spazio all'autonomia organizzativa dell'intermediario

  • art. 6, comma 3 CEDU; art. 47 Carta UE; art. 24 Cost.

    Citati nelle doglianze relative al giusto processo e all'accesso alla prova: la Corte ha ritenuto che non siano state violate tali garanzie, atteso il regime speciale del procedimento e la mancata tempestiva eccezione di irritualità da parte del ricorrente

Massime di principio

  • In opposizione a sanzioni amministrative regolamentate dal TUF il deposito tardivo o su supporto informatico è ammissibile se effettuato nei termini previsti dall'art.195 TUF; l'irritualità di una produzione va eccepita tempestivamente in udienza, altrimenti si considera sanata
  • Il giudice dell'opposizione può ricostruire d'ufficio l'intero rapporto sanzionatorio avvalendosi degli atti già acquisiti dall'amministrazione: l'onere probatorio sugli elementi costitutivi dell'illecito grava sull'autorità sanzionatoria ma il giudice non è vincolato alle sole produzioni difensive
  • La garanzia del contraddittorio e il diritto alla prova non impongono l'accoglimento automatico di ogni richiesta istruttoria: il giudice valuta rilevanza e pertinenza delle prove rispetto alle questioni effettivamente dibattute
  • L'art.21 TUF impone obiettivi (diligenza, correttezza, trasparenza e idoneità di risorse/procedure) più che procedure formali univoche: l'elasticità normativa non esime l'intermediario dall'adozione di presidi interni concreti e documentabili
  • Nell'ambito della gestione degli ordini, assenza di registrazione dell'orario, uso di registri modificabili senza backup e mancanza di procedure di priorità costituiscono fattori che possono giustificare responsabilità sanzionatoria, specie se emergono reclami e discrepanze
  • La selezione e il controllo dell'esperto indipendente incaricato del pricing devono essere documentati e prevedere criteri che garantiscano indipendenza e possibilità di controllo: la nomina senza comparazione e l'assenza di procedure di verifica aumentano il rischio di responsabilità
  • Le censure che introducono nuovi motivi in sede di memoria difensiva possono essere ritenute irrituali se non sono state esplicitate nei limiti previsti dal rito: è opportuno che il resistente sollevi immediatamente tali eccezioni in primo grado

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