Cassazione Civile, Sentenza n. 6192/2021 del 05/03/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La Cooperativa Applicatori impugnava la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, in sede di rinvio, aveva ritenuto che il riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatrice Futura s.r.l. escludesse la decadenza/prescrizione e avesse l'effetto di sottrarre la domanda dai termini di decadenza, condannando inoltre la Cooperativa in regresso per manleva. I punti centrali del ricorso principale erano: (i) interpretazione e applicazione dell'art. 1670 c.c. (obbligo dell'appaltatore di comunicare la denuncia dei vizi al subappaltatore entro 60 giorni); (ii) se e in quale misura il riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatore esoneri dall'obbligo di tale comunicazione; (iii) violazioni procedurali per rilevazioni d'ufficio in sede di rinvio; (iv) decorrenza degli interessi e della rivalutazione sul risarcimento liquidato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi del ricorso della Cooperativa Applicatori (con conseguente annullamento parziale della sentenza impugnata) e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi del medesimo ricorso. In particolare ha affermato che, pur essendo il riconoscimento tacito dei vizi dell'appaltatore fatto pacifico per effetto della precedente pronuncia, ciò non esonera l'appaltatore dall'obbligo, previsto dall'art. 1670 c.c., di comunicare tempestivamente (entro 60 giorni) al subappaltatore la denuncia dei vizi per conservare il diritto di regresso. La Cassazione ha quindi cassato la parte della sentenza che aveva ritenuto il contrario e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Trieste, in diversa composizione, perché si uniformi al principio di diritto enunciato e provveda a nuovo esame in conformità. Quanto ai ricorsi incidentali: sono stati respinti i primi quattro motivi proposti da Futura s.r.l. ed è stato accolto il quinto (sulla decorrenza degli interessi); il motivo incidentale tempestivo dei coniugi Zoratto-Penz è stato dichiarato assorbito; il loro ricorso incidentale tardivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte d'appello di rinvio dovrà anche regolare le spese del giudizio di legittimità e della fase di rinvio.
Norme richiamate
art. 1670 c.c.
L'art. 1670 impone all'appaltatore di comunicare al subappaltatore la denuncia dei vizi ricevuta dal committente entro 60 giorni; la Corte ha stabilito che il riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatore non esonera dall'obbligo formale di comunicazione per preservare il diritto di regresso
art. 1667 c.c.
Riferito alla decadenza della garanzia; la Cassazione ha ricordato che il riconoscimento tacito determina un'obbligazione autonoma di "facere" soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, sottraendo quindi l'azione ai termini di decadenza previsti per la garanzia
art. 1669 c.c.
Norma sul contratto d'appalto e sulla responsabilità, richiamata in relazione alla natura dell'impegno dell'appaltatore ad eliminare i vizi e alla distinzione fra obbligazione di garanzia e autonoma obbligazione di fare
art. 1218, 1219 e 1224 c.c.
artt. 1218, 1219, 1224 c.c.
Norme sul risarcimento del danno e sugli interessi; la Corte ha esaminato la questione della decorrenza degli interessi e della rivalutazione e ha ritenuto che la quantificazione dei danni compiuta dal c.t.u. nel valore attuale comporta che gli interessi vadano calcolati correttamente in relazione a tale valore
art. 112, 115, 384, 378, 371, 360 c.p.c.
artt. 112, 115, 378, 384, 371, 360 c.p.c.
Norme processuali richiamate: art. 360 per i motivi di cassazione; art. 384 c.p.c. sul principio di diritto vincolante per il giudice di rinvio; art. 112 e 115 su istruttoria e onere della prova; art. 378 su memorie; art. 371 su impugnazioni incidentali. La Corte ha ribadito che il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto stabilito dalla Cassazione senza rinnovare l'accertamento dei fatti già definitivi e ha chiarito limiti di ammissibilità dei ricorsi incidentali tardivi
Massime di principio
- Il riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatore costituisce fonte di una autonoma obbligazione di "facere" e rende operativa la prescrizione ordinaria decennale per l'azione del committente: non si tratta automaticamente di una novazione dell'obbligazione di garanzia.
- Nonostante il riconoscimento tacito dei vizi da parte dell'appaltatore, per preservare il diritto di regresso nei confronti del subappaltatore ai sensi dell'art. 1670 c.c. l'appaltatore deve comunque comunicare formalmente al subappaltatore la denuncia dei vizi entro il termine di 60 giorni; la comunicazione diretta del committente al subappaltatore non è sufficiente.
- La comunicazione richiesta dall'art. 1670 c.c. deve provenire dall'appaltatore (o suo incaricato) e non può essere sostituita da una mera conoscenza informale del subappaltatore; la forma deve essere idonea a riprodurre il contenuto della denuncia.
- Quando la Cassazione annulla e rinvia conformandosi a un principio di diritto, il giudice di rinvio è vincolato al principio e non può riesaminare fatti già definitivamente accertati nella decisione di legittimità.
- In caso di liquidazione del danno basata su valutazione del c.t.u. espressa in valori attuali, la decorrenza degli interessi e della rivalutazione deve essere calcolata coerentemente rispetto a quella valorizzazione (attenzione alla decorrenza indicata nella pronuncia di merito).
- Sul piano processuale, i ricorsi incidentali tardivi o i controricorsi rispetto a ricorsi incidentali (oltre i limiti previsti) possono essere dichiarati inammissibili: occorre rispettare i termini e le regole di ammissibilità stabilite dal codice di procedura civile.
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