Cassazione Penale, Ordinanza n. 10160/2025 del 13/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ex art. 495 c.p. Il ricorso articolava due motivi: con il primo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la conseguente determinazione della pena; con il secondo lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e sostanzialmente di merito, perché la decisione impugnata aveva motivato in modo congruo sulla maggiore pericolosità dell'imputato, sui suoi numerosi precedenti anche specifici e sugli elementi di cui all'art. 133 c.p. rilevanti per negare le generiche e quantificare la pena. Il secondo motivo è stato dichiarato privo di specificità, poiché non conteneva una critica effettiva e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata, limitandosi ad affermazioni generiche.
Norme richiamate
Norma incriminatrice per il reato oggetto di conferma della condanna in appello.
Parametri utilizzati dal giudice di merito per valutare gravità del fatto, personalità dell'imputato e determinazione della pena, nonché per negare le attenuanti generiche.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La valutazione sulla recidiva, sul diniego delle attenuanti generiche e sulla quantificazione della pena è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito è illogica, mancante o meramente apparente; non è consentito sollecitare un diverso apprezzamento del merito quando il giudice abbia esplicitato coerentemente le ragioni della decisione.
- Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione delle attenuanti generiche e della determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice può valorizzare i precedenti penali, anche specifici, le modalità del fatto e la personalità complessiva dell'imputato, purché dia conto degli elementi ritenuti prevalenti ex art. 133 c.p.
- Un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata e si limita a contestazioni generiche o meramente assertive.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve essere sorretta da una critica concreta alle ragioni del diniego espresse dal giudice di merito; in mancanza, il motivo è privo di specificità e il ricorso è inammissibile.
- L'inammissibilità manifesta dell'impugnazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, quando sussistano profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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