Cassazione Penale, Sentenza n. 28105/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per tre motivi principali: 1) vizio di motivazione e travisamento probatorio nella ritenuta sussistenza del concorso nel reato di furto, sostenendo di aver ignorato gli intenti predatori del promotore finanziario Torrini e di aver ricevuto somme come prestiti/compensi; 2) errata qualificazione giuridica dei fatti non riqualificati in appropriazione indebita (in teoria estinta per prescrizione), deducendo che Torrini agisse con ampia autonomia e delega esclusiva; 3) vizio nella determinazione della pena complessiva, poiché la Corte d'appello, pur avendo prosciolto l'imputato da alcuni capi (4,6,7,9), non avrebbe diminuito la pena in misura "corrispondente" ai proscioglimenti come previsto dall'art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, limitatamente al trattamento sanzionatorio, fondato. Ha confermato le condanne per i capi 10, 11 e 21 (concorso nei furti) e ha rigettato le doglianze sul travisamento probatorio e sulla mancata riqualificazione in appropriazione indebita. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata solo nella parte relativa alla determinazione della pena, ritenendo erronea l'applicazione dell'aumento minimo di un terzo per recidiva; ha rideterminato la pena in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 340 di multa (tenendo conto del proscioglimento dei capi 4,6,7,9 e riduzione "corrispondente" di mesi 4 ed euro 80 di multa). Il ricorso è inammissibile nel resto. L'imputato è inoltre condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Usato per qualificare l'apporto concorsuale materiale del ricorrente nel reato, come chi mette a disposizione mezzi usati per commettere il delitto
art. 597, comma 4, cod. proc. pen.
Imposto al giudice di ridurre la pena in misura corrispondente quando in appello si procede al proscioglimento per alcuni reati; la Corte ha ritenuto che la mancata applicazione di tale riduzione da parte della Corte d'appello giustifichi annullamento parziale
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sulla determinazione della pena complessiva e sull'aumento per pluralità di reati: applicata per calcolare gli aumenti tra reati residui
art. 81, comma quarto, cod. pen.
"in caso di sussistenza della recidiva"
La Corte precisa che l'aumento minimo di un terzo per recidiva opera solo se la recidiva reiterata è stata già dichiarata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; nella specie tale presupposto non ricorreva
art. 620, lett. i), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando gli elementi per farlo risultano dalle sentenze di merito
Riferimento su come deve essere accertata la recidiva reiterata; la Corte ha osservato che non risultava sentenza definitiva che avesse dichiarato l'imputato recidivo ai sensi di tale norma
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Riferimento alle modalità di trattazione del ricorso (procedimento senza intervento delle parti) utilizzate nel caso
Massime di principio
- La messa a disposizione di conti correnti intestati a terzi può integrare il concorso materiale nel furto se emergono indizi convergenti dell'elemento soggettivo (numero e frequenza dei flussi, mancanza di trasparenza, uso ripetuto di conti formalmente intestati ad altri).
- La distinzione tra furto e appropriazione indebita dipende dalla presenza di una delega o di un diritto legittimo del soggetto ad operare sui fondi: in assenza di delega o di consenso del titolare, il comportamento è più idoneo a realizzare il furto o il concorso nel furto piuttosto che l'appropriazione indebita.
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione integrale e sostitutiva del compendio probatorio: il sindacato è limitato alla verifica della logica e della non manifestità di travisamento della motivazione del giudice di merito.
- Se in grado d'appello alcuni reati vengono prosciolti, il giudice d'appello deve ridurre la pena in misura corrispondente per quei reati; il mancato adeguamento può giustificare annullamento parziale e redeterminazione della pena da parte della Cassazione quando gli elementi per farlo risultano dagli atti.
- L'aumento minimo di un terzo previsto per la recidiva si applica solo se la recidiva reiterata è stata previamente accertata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei fatti; non può essere automaticamente utilizzato per giustificare un incremento della pena senza quel presupposto.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e rideterminare la pena ai sensi dell'art. 620, lett. i), quando la rideterminazione può essere eseguita sulla scorta delle sentenze di merito senza necessità di nuovo esame istruttorio.
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