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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15540/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una rettifica del valore in dogana di merci importate, effettuata dall'Amministrazione doganale in presenza di discrepanza tra i compensi concordati e il valore indicato in bolletta. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della pretesa, ritenendo non rispettata dall'Ufficio la sequenza legale di determinazione del valore doganale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, l'Amministrazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 30 e 31 del Codice doganale comunitario, sostenendo che la CTR non avesse correttamente applicato il principio di diritto fissato da Cass. n. 23245/2018: in presenza di fondati dubbi sul valore dichiarato, l'Ufficio deve prima attivare il contraddittorio e chiedere informazioni complementari, ma, se decide di discostarsi dal valore di transazione, deve dimostrare di avere rispettato la rigida sequenza dei metodi sussidiari previsti dagli artt. 30 e 31, oppure motivare l'impossibilità di seguirla. Nel caso concreto, l'Ufficio aveva rideterminato il valore utilizzando il valore medio di merci similari, senza spiegare perché non fosse stato possibile applicare in sequenza i metodi immediatamente sussidiari, in particolare quello del valore di transazione di merci identiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva correttamente applicato il principio di diritto già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e unionale: il valore di transazione è il metodo prioritario di determinazione del valore in dogana; il ricorso ai metodi sussidiari è ammesso solo se l'Amministrazione dimostra, dopo aver instaurato il contraddittorio e richiesto chiarimenti, l'inattendibilità del valore dichiarato e l'impossibilità di usare in sequenza i criteri successivi previsti dal Codice. Poiché, nella specie, l'Ufficio si era avvalso di un metodo non immediatamente sussidiario senza giustificare il mancato rispetto della sequenza normativa, la decisione impugnata è stata confermata. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato l'Amministrazione soccombente al pagamento delle spese di legittimità in favore della parte contribuente.

Norme richiamate

  • artt. 29, 30 e 31 del Codice doganale comunitario

    La determinazione del valore in dogana segue una sequenza rigida: il valore di transazione è il metodo prioritario; solo se non utilizzabile si passa ai metodi sussidiari previsti dall'art. 30 e, in ulteriore subordine, all'art. 31.

  • art. 181-bis del Regolamento CEE n. 2454/1993

    In caso di fondati dubbi sulla corrispondenza tra valore dichiarato e prezzo effettivamente pagato o da pagare, l'autorità doganale deve richiedere informazioni complementari e garantire al dichiarante una ragionevole possibilità di esporre il proprio punto di vista prima di rideterminare il valore.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura è stata proposta come violazione di legge in relazione alla ricostruzione del procedimento legale di determinazione del valore doganale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio sul valore doganale, il valore di transazione costituisce il criterio generale e prioritario di determinazione; i metodi alternativi hanno natura sussidiaria e devono essere applicati secondo una sequenza inderogabile.
  • L'autorità doganale che intenda discostarsi dal valore dichiarato deve prima attivare il contraddittorio e acquisire eventuali informazioni complementari; solo ove permangano i dubbi può procedere alla rettifica.
  • Chi ridetermina il valore in dogana ha l'onere di dimostrare non solo l'inattendibilità del valore dichiarato, ma anche l'impossibilità di applicare i metodi sussidiari in ordine progressivo, oppure di spiegare perché tale ordine non fosse praticabile.
  • L'utilizzo di un metodo di stima basato su merci similari non è legittimo se non si sia previamente esclusa, con adeguata motivazione, la possibilità di applicare i metodi immediatamente precedenti previsti dalla disciplina unionale.
  • Quando il giudice di merito applica correttamente il principio di diritto in materia doganale e la censura mira solo a contestare tale applicazione senza dimostrare un errore di legge, il ricorso per cassazione è infondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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