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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20691/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Catania che aveva dichiarato "manifestamente inammissibile" l'opposizione proposta da Alfia Rapisarda avverso il diniego di conversione in libertà controllata della pena pecuniaria e aveva disposto la trasmissione degli atti al Pubblico ministero per valutare la prescrizione quinquennale, tenuto conto della notifica della cartella esattoriale del 15/06/2015. Il Pubblico ministero ha censurato la decisione per violazione degli artt. 173 c.p. e 212 e 227-ter del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella ex 15/06/2015 hanno determinato l'inizio dell'esecuzione impedendo l'estinzione della pena per decorso del tempo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il procedimento al Magistrato di sorveglianza di Catania per nuovo esame. La Corte ha affermato il principio secondo cui, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo, rileva esclusivamente il momento dell'inizio dell'esecuzione (iscrizione a ruolo o notificazione della cartella), e che le successive modalità o tempistiche dell'azione esecutiva (coattiva o spontanea, adempimenti del concessionario) sono irrilevanti. Inoltre la Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito come meramente apparente perché non ha confrontato le specifiche questioni sollevate dal Pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 173 cod. pen.

    Ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria per decorso del tempo rileva il solo momento dell'inizio dell'esecuzione; l'inizio dell'esecuzione impedisce l'estinzione anche se le successive fasi sono coattive o rallentate.

  • art. 212 d.P.R. n. 115/2002

    Riferimento alla disciplina della riscossione coattiva: la formazione e trasmissione del ruolo e la relativa iscrizione sono atti che concretizzano l'inizio dell'esecuzione rilevante ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria.

  • art. 227-ter d.P.R. n. 115/2002

    Collegato alla procedura di notificazione della cartella di pagamento; la Corte ritiene irrilevanti, ai fini dell'estinzione, i successivi adempimenti formali del concessionario, una volta iniziata la procedura esecutiva.

Massime di principio

  • La notifica della cartella esattoriale o l'iscrizione a ruolo costituiscono, di norma, l'inizio dell'esecuzione per la riscossione della pena pecuniaria e impediscono l'estinzione per decorso del tempo.
  • Non rileva, ai fini dell'estinzione della pena pecuniaria, se l'inizio dell'esecuzione sia avvenuto in modo coattivo o per collaborazione del condannato: conta solo il momento di avvio dell'esecuzione.
  • Le successive modalità e tempistiche della riscossione operate dal concessionario (intimazione, effettivo recupero) non incidono retroattivamente sull'inizio dell'esecuzione rilevante ai fini della prescrizione.
  • Il giudice che dichiara un'opposizione manifestamente inammissibile deve comunque fornire una motivazione adeguata e confrontarsi con i profili rilevanti sollevati dalle parti; l'omessa trattazione di questioni decisive può determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
  • In situazioni analoghe occorre verificare documentalmente la data di iscrizione a ruolo o di notificazione della cartella: se intervenute prima del decorso del termine prescrizionale, la pena pecuniaria non si estingue e la richiesta di conversione o opposizione dovrebbe essere valutata alla luce dell'avvenuto inizio dell'esecuzione.

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