Cassazione Penale, Sentenza n. 4353/2024 del 01/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nesti aveva pagato la pena pecuniaria nella misura ridotta di un quinto (euro 2.600) prevista nel decreto penale; successivamente ha depositato richiesta di rimborso sostenendo di aver pagato per errore e, con atto separato, ha proposto opposizione al decreto penale. Il Gip ha dichiarato inammissibile l'opposizione ritenendo che il pagamento in misura ridotta comportasse la rinuncia all'opposizione. Il ricorrente deduce violazione di legge sostenendo che la rinuncia all'opposizione è atto formale che non può essere desunto tacitamente dal solo pagamento.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che la riforma (d.lgs. n.150/2022) che ha previsto il pagamento in misura ridotta "con rinuncia all'opposizione" non elimina il requisito formale della rinuncia. La rinuncia deve essere un atto scritto, presentato secondo le forme previste dall'art. 589 c.p.p. (atto depositato in cancelleria, anche tramite procuratore speciale). Ne consegue che il semplice versamento della somma ridotta non è equipollente alla rinuncia all'opposizione. L'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Pistoia per il prosieguo sull'opposizione.
Norme richiamate
riforma del rito speciale del decreto penale di condanna a decorrere 30 dicembre 2022
Ha introdotto la possibilità del pagamento in misura ridotta di un quinto 'con rinuncia all'opposizione', ma la Corte interpreta questa previsione come non abolitoria dell'obbligo di una rinuncia formale.
art. 460 cod. proc. pen. (comma 1, lett. h-ter)
il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all'opposizione
La Corte rileva che l'uso della preposizione 'con' segnala la necessità di due atti distinti (pagamento e rinuncia esplicita); il solo pagamento non soddisfa il requisito della rinuncia formale.
art. 460 cod. proc. pen. (comma 5)
il condannato nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto, può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all'opposizione
Pur consentendo il pagamento ridotto 'con rinuncia', la disposizione deve essere letta insieme alla disciplina dell'impugnazione: la rinuncia richiede forma scritta.
"termine ultimo per la dichiarazione di rinuncia l'apertura del dibattimento" (parafrasi nella sentenza)
La rinuncia all'impugnazione (e quindi all'opposizione) deve essere dichiarata con atto formale nei modi previsti da legge; non è ammessa una rinuncia tacita.
artt. 581 e 582 cod. proc. pen.
Riferiti come norme che disciplinano le forme di deposito e ricezione degli atti di impugnazione; la Corte richiede che la rinuncia segua tali formalità (atto scritto depositato in cancelleria).
"termine di 15 giorni dalla notificazione del decreto" (richiamato nella sentenza)
Indica il termine per proporre opposizione; la Corte conferma che il diritto di opposizione permane se non è stata manifestata una formale rinuncia.
Richiamato come possibile opzione processuale (applicazione della pena) in alternativa all'opposizione; non modifica il principio della formalità della rinuncia.
art. 186, comma 2, lett. b) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285
Norma sostanziale relativa al reato per cui era stato emesso il decreto penale (contestazione originaria oggetto del procedimento).
Massime di principio
- Il pagamento della pena pecuniaria nella misura ridotta previsto dal d.lgs. n.150/2022 non equivale automaticamente a rinuncia all'opposizione: la rinuncia deve essere espressa e formale.
- La rinuncia all'opposizione rientra nella disciplina delle impugnazioni: è necessaria una dichiarazione scritta depositata in cancelleria (anche tramite procuratore speciale) secondo gli artt. 581-589 c.p.p.
- La formulazione normativa 'pagamento ... con rinuncia all'opposizione' va intesa come l'obbligo di due atti distinti (pagamento + rinuncia esplicita), non come un'unica azione equipollente.
- Se un giudice dichiara inammissibile un'opposizione ritenendo che il pagamento abbia comportato rinuncia, tale decisione può essere annullata se la rinuncia non è stata formalmente manifestata.
- Prassi consigliata: chi intende rinunciare all'opposizione deve depositare espressa dichiarazione di rinuncia; chi intende opporsi non deve ritenere il mero pagamento ridotto come ostativo all'opposizione e dovrebbe proporre l'opposizione entro i termini di legge (15 giorni dalla notifica).
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