Cassazione Penale, Ordinanza n. 03489/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello ha confermato la condanna dell’imputato per un furto aggravato, relativo alla manomissione di un misuratore interno a un immobile. Con ricorso per cassazione, l’imputato ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo l’assenza di prova grave, precisa e concordante circa la sua effettiva condotta di manomissione; 2) carenza della condizione di procedibilità, invocando la disciplina introdotta dalla c.d. riforma Cartabia, nonostante la ritenuta procedibilità d’ufficio; 3) motivazione apparente e abnorme in punto di trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità. Il ricorso non si è confrontato in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e, per il primo motivo, ha chiesto una rivalutazione del materiale probatorio non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo volto a ottenere una inammissibile rilettura del compendio probatorio; ha giudicato infondato/inammissibile il secondo perché la Corte territoriale aveva motivato la sussistenza delle aggravanti della violenza sulle cose e del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio, con conseguente procedibilità d’ufficio; ha reputato inammissibile il terzo perché meramente reiterativo delle doglianze già respinte in appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del reato contestato.
Aggravante del reato di furto riferita alla violenza sulle cose; la Corte la valorizza per affermare la procedibilità d’ufficio.
Aggravante del furto relativa alle cose destinate a pubblico servizio; concorre a fondare la procedibilità d’ufficio.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non consente la rilettura del fatto o la sostituzione della valutazione probatoria del giudice di merito.
L’impugnazione deve contenere motivi specifici e confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato, altrimenti è inammissibile.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da colpa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, poiché il controllo della Cassazione sulla motivazione non si traduce in una nuova lettura dei fatti.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a prospettare una diversa ricostruzione delle risultanze processuali senza confrontarsi specificamente con l’iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
- La critica in cassazione deve essere argomentata e specifica: il motivo è inammissibile quando non indica puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che confutano la decisione impugnata.
- Se il giudice di merito ha già motivato in ordine alla sussistenza di aggravanti che comportano la procedibilità d’ufficio, non può essere utilmente dedotta in cassazione una pretesa carenza della condizione di procedibilità senza confrontarsi con tale motivazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che riproduca pedissequamente le censure già prospettate in appello e già disattese, senza una critica autonoma agli argomenti della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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