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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06501/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge dal testo il reato specifico oggetto del giudizio di merito, ma la decisione conferma il giudizio di responsabilità già affermato in appello e non interviene sul merito della condanna.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato il giudizio di responsabilità. Il primo motivo censurava la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto non specifico e quindi indeducibile, perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già svolte in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e manifestamente infondata, perché la motivazione del giudice di merito era esente da evidenti illogicità e aveva valorizzato gli elementi ritenuti decisivi per negare il beneficio.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è incensurabile in cassazione quando la motivazione del giudice di merito sia congrua e non manifestamente illogica; non è necessario che siano esaminati tutti gli elementi dedotti dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.

  • art. 591 c.p.p.

    Il ricorso privo di specificità, perché meramente reiterativo di censure già formulate in appello senza critica argomentata della decisione impugnata, è inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una critica argomentata e mirata alla decisione di merito; non basta una mera reiterazione delle difese già respinte.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sindacabile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità o carenza di motivazione; il giudice di merito non deve esaminare analiticamente tutti gli elementi prospettati dalle parti, ma può valorizzare quelli ritenuti decisivi.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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