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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41375/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo (20/12/2023) che, in riforma della sentenza di assoluzione del Tribunale di Trapani (05/09/2022), ha ritenuto la responsabilità penale per il reato di furto in abitazione contestato il 5/6/2016. La ricorrente deduce due motivi principali: A) violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che il reato si era già estinto per prescrizione (termine applicabile ratione temporis: sette anni e sei mesi) prima della decisione di appello; B) conseguente violazione dell'art. 578 c.p.p., perché, essendo intervenuta la prescrizione dopo l'assoluzione in primo grado, la Corte d'appello non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., che alla data dell'udienza camerale ex art. 611 c.p.p. il termine prescrizionale massimo era certamente spirato (tenuto conto anche dei periodi di sospensione collegati all'emergenza pandemica). Pur richiamando la questione giuridica sull'esatto calcolo della sospensione dei termini processuali durante il periodo COVID (se applicare la sospensione piena dall'8/3 al 11/5/2020 o solo il periodo tra l'udienza fissata e l'11/5/2020), la Corte ha ritenuto irrilevante ogni approfondimento ulteriore, perché la prescrizione era comunque maturata. Ne è conseguito l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata esclusivamente ai fini penali per essere il reato estinto per prescrizione; la Cassazione non ha pronunciato un'assoluzione di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2 c.p.p., perché non sussistevano le condizioni per farlo.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulla causa estintiva del reato: la Corte ha applicato l'art.129 per dichiarare d'ufficio la estinzione del reato per prescrizione e annullare senza rinvio la sentenza impugnata, essendo la prescrizione già maturata alla data dell'udienza camerale.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Disposizione che regola le statuizioni civili nella sentenza penale: il ricorso denunciava che, essendo intervenuta la prescrizione, la Corte d'appello non avrebbe dovuto decidere sulle statuizioni civili; la Cassazione ha ritenuto la questione irrilevante dopo la declaratoria di estinzione penale, annullando la sentenza solo ai fini penali.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Riguarda l'udienza camerale; la Corte ha valutato la maturazione della prescrizione considerandone lo stato alla data dell'udienza camerale non partecipata della Corte di Cassazione.

  • art. 83 del decreto-legge n. 18 del 17/03/2020 ("Cura Italia")

    Norma che ha fissato limiti/termini per la sospensione dei termini processuali nell'emergenza COVID-19 (termine ultimo indicato 11/05/2020): la corretta contabilizzazione di tale sospensione è rilevante nel calcolo della prescrizione.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell'8/06/2016

    Richiamato per la legittimazione ad una motivazione semplificata: la Cassazione ha adottato la motivazione semplificata richiamando principi consolidati.

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n.1021/2001 Cremonese; Sez. U. n.35490/2009 Tettamanti e altre pronunce)

    Principi giurisprudenziali richiamati: 1) la presenza di una causa estintiva renderebbe irrilevanti nullità da rimandare al merito; 2) la Corte di legittimità può rilevare d'ufficio la prescrizione e annullare senza rinvio; 3) non sempre sussistono i presupposti per una assoluzione di merito ex art.129, comma 2, anche quando si dichiara l'estinzione.

Massime di principio

  • Se la prescrizione è maturata alla data dell'udienza camerale o comunque prima della decisione di legittimità, la Cassazione può rilevarla d'ufficio e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato (art.129 c.p.p.).
  • La declaratoria di estinzione del reato rende irrilevanti eventuali nullità o vizi della sentenza impugnata che richiederebbero rinvio al giudice di merito: prevale il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • Il calcolo della prescrizione in procedimenti colpiti da sospensioni per emergenza (COVID-19) è cruciale: occorre determinare se applicare la sospensione piena dell'intervallo emergenziale o solo il minor periodo tra udienza fissata e termine espresso nel decreto; tale scelta può determinare la maturazione o meno della prescrizione.
  • Quando la prescrizione è già intervenuta, le statuizioni civili pronunciate dal giudice penale possono divenire ininfluenti o richiedere un riesame: verificare l'opportunità di chiedere la declaratoria di estinzione immediata anche ai fini civili (art.578 c.p.p. rilevante).
  • In casi analoghi è opportuno: calcolare con precisione i termini prescrizionali ratione temporis, documentare e contestare tempestivamente i periodi di sospensione, richiedere espressamente la declaratoria di estinzione per prescrizione nelle fasi processuali opportune (anche in cassazione) e considerare la possibile irrilevanza di censure procedurali se la causa estintiva sussiste.

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