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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00561/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Zakari contestando l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 16/06/2025 che aveva revocato la sospensione condizionale della pena. L'impugnazione articolava due motivi principali: (1) violazione del diritto di difesa per mancata notificazione della sentenza in una lingua a lui comprensibile, omissione dell'avviso al difensore di fiducia per l'udienza esecutiva e mancata considerazione che il ricorrente, successivamente, è stato ristretto in carcere per altra causa e quindi impossibilitato a svolgere il lavoro di pubblica utilità; (2) violazione degli artt. 163 e 165 c.p. per mancata fissazione, nella sentenza che subordinava la sospensione condizionale allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, del termine entro il quale la prestazione doveva essere eseguita, e mancata fissazione di detto termine in sede esecutiva prima di dichiarare l'inadempimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato le censure del primo motivo (diritto di difesa e mancata notifica in lingua e mancata nomina automatica del difensore per la fase esecutiva), ritenendo non provata la condizione alloglotta e osservando che la nomina del difensore in sede di merito non vale automaticamente per la fase esecutiva. Tuttavia la Corte ha accolto il secondo motivo: ha rilevato che la sentenza di condanna del 27/10/2022 non aveva fissato il termine per l'esecuzione dell'obbligo del lavoro di pubblica utilità e che il giudice dell'esecuzione non aveva verificato tale omissione né fissato il termine in sede esecutiva prima di ritenere l'inadempimento. Richiamando precedenti delle Sezioni Unite, la Corte ha affermato che il termine per l'adempimento costituisce elemento essenziale e deve essere fissato in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione, e che, se non fissato, esso coincide con i termini di cui all'art. 163 c.p. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo perché proceda a nuovo giudizio, effettuando la verifica preliminare sull'avvenuta fissazione del termine e motivando adeguatamente in base all'esito.

Norme richiamate

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata per indicare il reato (ricettazione attenuata) per il quale Zakari è stato condannato; non è oggetto di disamina interpretativa nel provvedimento impugnato

  • art. 165 cod. pen.

    Disciplina gli obblighi che possono accompagnare la sospensione condizionale della pena e stabilisce che il giudice nella sentenza deve fissare il termine entro il quale gli obblighi devono essere adempiuti; la Corte ricava che il termine è elemento essenziale dell'istituto e la sua omissione costituisce vizio della sentenza

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i termini generali di prescrizione/decadenza (5 o 2 anni a seconda dei casi) che, se il termine per l'adempimento non è stato fissato, decorrono dal passaggio in giudicato e fanno coincidere la scadenza legale dell'obbligo; la Corte indica che, in mancanza di fissazione del termine, si applicano questi termini

  • art. 655, comma 5, cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla disciplina del difensore nella fase esecutiva: la nomina del difensore nel giudizio di merito non si estende automaticamente alla fase esecutiva salvo ipotesi specifiche; ciò giustifica il rigetto della doglianza sulla mancata comunicazione dell'udienza al difensore di merito

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Norma citata a titolo di precisazione rispetto all'ipotesi eccezionale in cui la nomina del difensore per il merito possa avere effetti in esecuzione (non ricorrente nel caso di specie)

  • Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022 (Liguori)

    «sia nel caso in cui gli obblighi tipizzati costituiscano un elemento accessorio della sospensione condizionale della pena (quando cioè il giudice può, utilizzando il proprio potere discrezionale adeguatamente motivato, subordinare la pena sospesa all'adempimento di "obblighi") e sia nel caso in cui gli "obblighi" tipizzati contribuiscano necessariamente a completare la fattispecie-tipo (quando cioè la sospensione condizionale della pena, essendo stata concessa a persona che ne abbia già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli "obblighi" di cui al primo comma dell'art. 165 cod. pen.), il giudice è tenuto a fissare nella sentenza il termine per l'adempimento»

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che il termine per l'adempimento dell'obbligo subordinante la sospensione condizionale costituisce elemento essenziale e deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione; in difetto, il termine coincide con quelli di cui all'art. 163 c.p.

  • Sez. 6, n. 6842 del 22/01/2025 (M.)

    Conferma e applica il principio secondo cui anche quando l'obbligo consiste nella partecipazione a percorsi di recupero ex art. 165, il termine per l'adempimento deve essere fissato in sentenza o, in mancanza, dall'autorità competente, con coincidenza eventuale con il termine quinquennale di cui all'art. 163 c.p.

Massime di principio

  • Il termine per l'adempimento di un obbligo subordinante la sospensione condizionale della pena è elemento essenziale: deve essere indicato in sentenza e, se omesso, può essere fissato dal giudice d'appello o dal giudice dell'esecuzione; in mancanza si applicano i termini di cui all'art. 163 c.p.
  • Prima di revocare la sospensione condizionale per presunto inadempimento dell'obbligo, il giudice dell'esecuzione deve verificare se e quando il termine per l'adempimento è stato fissato e se tale termine è scaduto: l'accertamento è propedeutico alla dichiarazione di inadempimento
  • La nomina del difensore nel giudizio di merito non si estende automaticamente alla fase esecutiva; eventuali vizi connessi all'assenza di avviso al difensore richiedono la prova della nomina e dell'effettiva ricezione
  • La mera notifica della sentenza al difensore domiciliatario può essere rilevante per far presumere la conoscenza del contenuto da parte del condannato, salvo che venga provato il contrario (es. incapacità linguistica dimostrata)
  • La condizione di detenzione successiva alla irrevocabilità della sentenza può rilevare come impedimento a eseguire l'obbligo ma la sua valutazione va effettuata dopo aver chiarito questioni preliminari quali la fissazione del termine e la data di scadenza

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