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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24207/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per due episodi di furto aggravato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per due episodi di furto aggravato. L'unico motivo dedotto è stato ritenuto privo di specificità perché sostanzialmente riproduttivo delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa. La ricorrente, secondo la Corte, non si è confrontata in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata e ha riproposto questioni non consentite in sede di legittimità, in particolare mirando a una nuova valutazione della congruità della pena. La Corte ha ribadito che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p., ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio, illogicità manifesta o difetto di motivazione, circostanze escluse nel caso concreto.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato come parametro per la graduazione della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • In sede di legittimità non è consentita una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena, poiché la sua determinazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito nei limiti degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La censura sulla pena è scrutinabile in cassazione solo se la determinazione sanzionatoria risulti frutto di mero arbitrio, di ragionamento illogico o di motivazione insufficiente; in difetto, il motivo è manifestamente infondato.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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