Cassazione Civile, Ordinanza n. 11718/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'assegnazione, nell'ambito delle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2019/2020, dell'unica cattedra di contrabbasso istituita presso un liceo musicale a un docente già in ruolo. Il docente ricorrente, risultato idoneo in un concorso bandito nel 2016 ma non assunto a tempo indeterminato per mancanza di posti, aveva chiesto di accertare l'illegittimità di tale assegnazione sostenendo che la cattedra dovesse essere destinata ai vincitori di concorso non ancora immessi in ruolo e che il docente assegnatario non avesse i titoli necessari, anche perché aveva precedentemente svolto servizio su sostegno e disponeva di un'abilitazione non più valida per l'immissione in ruolo nella classe di concorso indicata. La Corte d'appello aveva però riformato la decisione di primo grado, rilevando che il ricorrente, alla data delle operazioni di mobilità, non era docente di ruolo e dunque non aveva titolo né interesse a partecipare a quella specifica procedura riservata ai soli assunti a tempo indeterminato, né a pretendere una diversa destinazione della cattedra. In cassazione erano stati proposti tre motivi di ricorso, ma prima della decisione il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dagli altri controricorrenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenuta rituale perché effettuata nelle forme previste dall'art. 390 c.p.c. da difensore munito di espresso potere, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. Ha inoltre regolato le spese applicando l'art. 391, comma 4, c.p.c., in ragione dell'accettazione espressa della rinuncia da parte di uno dei controricorrenti e dell'equivalente presa d'atto dell'altro. È stato escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, poiché l'estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto o inammissibilità previste dal d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
Norme richiamate
testo riformulato dal d.lgs. n. 149 del 2022
La rinuncia al ricorso è rituale se compiuta nelle forme prescritte e dal difensore munito di espresso potere.
La rinuncia rituale comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
In tema di spese, si applica quando alla rinuncia aderisce il controricorrente; la presa d'atto priva di espressa domanda di condanna può equivalere ad accettazione.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
L'ulteriore contributo unificato non si applica in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, trattandosi di norma sanzionatoria ed eccezionale di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se proposta nelle forme di legge e con potere espressamente conferito al difensore, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
- Ai fini delle spese nel giudizio di cassazione definito per rinuncia, l'adesione del controricorrente alla rinuncia consente l'applicazione della disciplina speciale di cui all'art. 391, comma 4, c.p.c.; una mera presa d'atto senza richiesta di condanna può essere valorizzata come accettazione.
- L'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non opera quando il giudizio si estingue per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi espressamente previsti.
Come è indicizzato
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