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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23080/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta da una proprietaria di unità immobiliari in un edificio di Milano per far accertare che le tabelle millesimali vigenti non corrispondevano allo stato di fatto e per ottenere la loro sostituzione con tabelle conformi alla reale situazione dell'immobile. Nel corso del giudizio di primo grado interveniva il decesso di un avvocato che era parte del processo e che si difendeva anche in proprio; il tribunale dichiarava l'interruzione del giudizio. La successiva riassunzione veniva ritenuta tardiva e il processo dichiarato estinto, perché la corte territoriale riteneva che la parte avesse avuto conoscenza legale della morte in una data anteriore rispetto a quella dedotta dalla ricorrente, anche valorizzando un diverso giudizio pendente in altro tribunale. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata considerata la reale data di conoscenza dell'evento interruttivo; 2) violazione degli artt. 300 e 305 c.p.c., per avere la corte d'appello attribuito rilievo, ai fini della decorrenza del termine di riassunzione, alla conoscenza acquisita in un diverso giudizio da un difensore diverso, come se fosse automaticamente riferibile agli altri difensori della stessa parte; 3) erronea liquidazione delle spese, sostenendo la soccombenza reciproca in alcuni rapporti processuali e contestando specifiche voci accessorie. Nel corso del giudizio di cassazione era intervenuta anche una transazione con uno dei controricorrenti, ma non con la controparte rimasta decisiva nel rapporto processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso e ha dichiarato assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, affinché verifichi correttamente quando la difesa della ricorrente abbia avuto effettiva conoscenza dell'evento interruttivo nel giudizio di Milano e applichi il principio secondo cui la conoscenza maturata in altro processo è rilevante solo se vi è identità del difensore tecnico nei due giudizi. La Corte del rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente alla parte che è avvocato di difendersi personalmente

  • art. 303 c.p.c.

    disciplina la riassunzione del processo interrotto

  • art. 300, comma 3, c.p.c.

    individua l'evento interruttivo e rileva, ai fini del processo, la morte della parte costituita anche in proprio

  • art. 305 c.p.c.

    il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza dell'evento interruttivo; la Corte ribadisce che la sua decorrenza va riferita alla conoscenza effettiva/legalmente rilevante nel giudizio interessato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura sull'erronea valutazione del materiale probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato quale parametro della censura sulla valutazione delle prove

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova sulla conoscenza dell'evento interruttivo

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il vizio di legittimità dedotto ai sensi del n. 5

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo interrotto, rileva la conoscenza dell'evento interruttivo da parte della difesa nel giudizio interessato, non una conoscenza solo astrattamente desumibile da altri procedimenti.
  • La conoscenza acquisita in un diverso processo può essere trasferita a un altro giudizio solo se vi è identità del difensore tecnico nei due procedimenti; la sola identità della parte sostanziale non basta.
  • Quando il giudice di merito fonda la tardività della riassunzione su un fatto decisivo relativo alla data di effettiva conoscenza dell'evento, deve esaminare specificamente le circostanze documentali dedotte e non può arrestarsi a un ragionamento presuntivo incompatibile con la diversità dei difensori.
  • La verifica della tempestività della riassunzione richiede un accertamento puntuale del dies a quo, tenendo conto del periodo di sospensione feriale ove applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazione delibere condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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