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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36131/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma del 6 ottobre 2025. Con il primo motivo hanno contestato la valutazione delle fonti di prova, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo motivo, proposto in relazione al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p. invocata da uno dei ricorrenti, hanno censurato le relative statuizioni della Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Il primo motivo si risolveva in doglianze di fatto dirette a ottenere una rilettura alternativa delle prove e non si confrontava adeguatamente con la motivazione d'appello, ritenuta immune da vizi e adeguata nel fondare la responsabilità degli imputati. Il secondo motivo era generico e meramente confutativo; la Corte d'appello aveva motivato in modo non manifestamente illogico sia sul trattamento sanzionatorio sia sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. Ciascun ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ravvisandosi colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. invocata da Zulbeari Qazimm, ha un contenuto meramente confutativo e generico, avendo la Corte territoriale adeguatamente argomentato, in termini non manifestamente illogici, in ordine a entrambi i punti censurati

    La doglianza sul diniego della causa di non punibilità è inammissibile quando si limita a una contestazione generica e confutativa, a fronte di una motivazione d'appello adeguata e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    L'inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando la causa d'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l'apparenza della censura della motivazione, sollecita una diversa lettura delle fonti di prova senza confrontarsi criticamente con le ragioni espresse nella sentenza impugnata.
  • Sono inammissibili le doglianze sul trattamento sanzionatorio o sul diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. se formulate in modo generico e meramente confutativo, quando la sentenza impugnata offre una motivazione adeguata e non manifestamente illogica.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se la causa d'inammissibilità è riconducibile a sua colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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