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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36120/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano, in quanto proposto personalmente dalla parte e non sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Il testo non consente di determinare il reato contestato né l’esito della sentenza impugnata nel merito.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto contro la sentenza del Tribunale di Bolzano del 5 marzo 2026. Il testo non specifica i fatti contestati, il reato né i motivi di merito del ricorso. La Corte rileva che l’impugnazione è stata presentata personalmente dal ricorrente e la dichiara inammissibile perché, ai sensi dell’art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    Nel giudizio di cassazione, il ricorso e gli altri atti indicati devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell’albo speciale; la presentazione personale della parte determina l’inammissibilità.

  • legge n. 103 del 2017

    ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi nel giudizio per cassazione devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione

    La modifica dell’art. 613 c.p.p. introdotta dalla legge n. 103 del 2017 richiede la sottoscrizione degli atti di impugnazione in cassazione da parte di un difensore iscritto nell’albo speciale.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte è inammissibile: ai sensi dell’art. 613 c.p.p., l’atto deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
  • L’inammissibilità del ricorso per inosservanza del requisito di sottoscrizione può essere dichiarata de plano, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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