Cassazione Penale, Ordinanza n. 36114/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 marzo 2026 della Corte d’appello di Napoli, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. all’esito del concordato in appello. Il ricorso denunciava genericamente un vizio di motivazione quanto all’affermazione di responsabilità per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza, che riguardava una pluralità di imputazioni. La Corte rileva che le censure non rientrano tra quelle ammissibili contro una decisione emessa all’esito del concordato in appello e si risolvono in una contestazione del merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, contro una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., non sono deducibili questioni relative ai motivi oggetto di rinuncia, alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. o alla determinazione della pena, salvo che la pena sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Poiché il ricorrente non ha prospettato alcuna di tali ipotesi e ha censurato soltanto il merito della decisione, il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza impugnata è stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e il ricorrente non deduce alcuno dei motivi che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, possono essere fatti valere avverso una decisione emessa all'esito del concordato in appello.
Le sentenze emesse all’esito del concordato in appello sono ricorribili per cassazione soltanto per motivi ammessi secondo i limiti elaborati dalla giurisprudenza; la mera censura del merito non è sufficiente.
È consolidato il principio secondo cui, in tema di concordato in appello, con il ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni attinenti a motivi oggetto di rinuncia, alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. o alla determinazione della pena, salvo che questa sia illegale, perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Nel ricorso contro una sentenza emessa in concordato in appello non è deducibile la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.
Alla declaratoria consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nel caso deciso, al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Contro una sentenza pronunciata all’esito del concordato in appello non possono essere riproposte questioni relative ai motivi oggetto di rinuncia né dedotte la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. o censure sulla determinazione della pena, salvo che la pena sia illegale perché estranea ai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- È inammissibile il ricorso per cassazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. che si limiti a contestare genericamente il merito della decisione senza prospettare una delle ipotesi per le quali la sentenza è ricorribile.
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