Cassazione Penale, Ordinanza n. 36094/2026 del 14/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La persona istante era stata arrestata il 27 marzo 2025 in esecuzione di due mandati di arresto emessi dall’autorità giudiziaria canadese. La Corte d’appello di Roma aveva convalidato l’arresto provvisorio e applicato la custodia in carcere; con sentenza del 2 luglio 2026, dopo l’annullamento di una precedente decisione da parte della Cassazione, aveva disposto la consegna al Canada. Contro la sentenza di consegna risultava pendente ricorso per cassazione. Invocando l’art. 714, comma 4, c.p.p., la difesa aveva chiesto l’immediata liberazione, assumendo che fosse decorso il termine massimo di un anno e sei mesi senza esaurimento del procedimento davanti all’autorità giudiziaria italiana. La Corte d’appello, il 9 ottobre 2026, aveva trasmesso gli atti alla Cassazione ai sensi dell’art. 718 c.p.p. La Corte ha esaminato la richiesta di revoca della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la richiesta di liberazione perché il termine massimo di custodia non era ancora decorso. La Corte d’appello, all’udienza del 2 luglio 2026, aveva riservato la decisione entro 40 giorni e sospeso per un corrispondente periodo il termine cautelare ai sensi dell’art. 714 c.p.p.; tale statuizione non era stata contestata dall’estradando e non rientrava quindi nel perimetro cognitivo del procedimento. Di conseguenza, il termine, la cui scadenza ordinaria era il 27 settembre 2026, risultava prorogato sino al 6 novembre 2026. È stato disposto quanto previsto dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., non conseguendo dal provvedimento la rimessione in libertà.
Norme richiamate
La Corte di appello ha riservato la decisione entro 40 giorni e ha sospeso il termine cautelare ex art. 714, cod. proc. pen. per un corrispondente periodo (cfr. il verbale dell'udienza del 2 luglio 2026).
La sospensione del termine cautelare per il periodo corrispondente alla riserva della decisione incide sul computo del termine massimo di custodia nell’ambito del procedimento di estradizione.
La Corte di appello di Roma, in data 9 ottobre 2026, ai sensi dell'art. 718 cod. proc. pen., ha disposto la trasmissione degli atti, per competenza, a questa Corte, ove si trovano gli atti del procedimento concernente l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, in conformità al principio di diritto affermato da Sez. 6, ord. n. 17773 del 13/04/2018, Oprea, Rv. 272923-01.
La disposizione è applicata quale base per la trasmissione alla Cassazione della richiesta relativa alla misura cautelare quando presso la Corte sono già gli atti del procedimento sulle condizioni per l’estradizione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Corte dispone gli adempimenti previsti dalla norma quando il provvedimento non comporta la rimessione in libertà della persona detenuta.
Massime di principio
- Nel procedimento di estradizione, il termine massimo di custodia cautelare va computato tenendo conto della sospensione disposta per il periodo corrispondente alla riserva della decisione; tale sospensione proroga la scadenza ordinaria.
- La statuizione sulla sospensione del termine cautelare che non sia stata contestata dall’interessato resta estranea al perimetro cognitivo del successivo procedimento di richiesta di liberazione.
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