Cassazione Penale, Ordinanza n. 36111/2026 del 14/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Catania del 24 aprile 2026, che, accogliendo la sua richiesta di applicazione della pena, gli aveva applicato un anno, un mese e dieci giorni di reclusione ed euro 1.167 di multa per il reato commesso il 25 giugno 2025. Ha dedotto violazione di legge per carenza di motivazione su circostanze che, secondo la difesa, avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 533 c.p.p. La contestazione riguardava la detenzione illecita di stupefacenti, in concorso, destinati alla cessione; la sentenza menziona il possesso di un bilancino, materiale per confezionare dosi e denaro contante, nonché la custodia della sostanza in un'abitazione con videosorveglianza già individuata come luogo di spaccio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso de plano, ritenendo che la censura non fosse consentita rispetto a una sentenza di patteggiamento. Ha osservato che il richiamo all'art. 129 c.p.p. nella motivazione è sufficiente a dare conto della verifica e dell'esclusione di cause di proscioglimento, senza necessità di un esame analitico, quando tali cause non risultino con evidenza; nel caso concreto gli elementi descritti nell'imputazione deponevano per la destinazione allo spaccio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende, liquidata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990
La disposizione è indicata quale titolo di responsabilità concorsuale nel reato oggetto della sentenza di patteggiamento; il testo non ne sviluppa ulteriormente l'interpretazione.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 5, d.PR. n. 309/1990, commesso il 25 giugno 2025
La norma identifica il reato in materia di stupefacenti per il quale è stata applicata la pena richiesta; la motivazione richiama gli elementi fattuali indicativi della destinazione della sostanza alla cessione a terzi.
Con il ricorso denuncia violazione di legge per carenza della motivazione su circostanze che ne avrebbero imposto il proscioglimento ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen.
La disposizione è invocata dal ricorrente in relazione alla pretesa necessità di proscioglimento; la Corte non accoglie la censura, dichiarandola non consentita rispetto alla tipologia di sentenza impugnata.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo
Nella sentenza di patteggiamento, il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a documentare la verifica e l'esclusione delle cause di proscioglimento, senza un'analisi più dettagliata, quando queste non emergano con carattere di evidenza.
Massime di principio
- Nella sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 c.p.p. è sufficiente a dare conto della verifica e dell'esclusione delle cause di proscioglimento, senza che occorra una disamina analitica, se la causa prosciogliente non risulta con evidenza.
- Non sono consentite, contro una sentenza di patteggiamento, censure di carenza motivazionale che pretendano un riesame analitico delle cause di proscioglimento, quando la motivazione dia conto della verifica prevista dall'art. 129 c.p.p. e gli atti non rendano evidente una causa prosciogliente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36094/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36114/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36115/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36116/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36120/2026 del 14/10/2026
- ordinanza_penale · 14 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36121/2026 del 14/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →