Cassazione Penale, Sentenza n. 37707/2022 del 05/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso la decisione del Giudice per le indagini preliminari che aveva dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di Angelo Sbrocca, Giuseppe Gallo, Livio Mandrile e Salvatore Marinucci (per i reati richiamati agli artt. 56, 81, 110 e 317 c.p.). La Corte territoriale aveva ritenuto l'atto di appello carente di specificità (per aver richiamato, a suo avviso, genericamente l'istanza della parte offesa ai sensi dell'art. 572 c.p.p.). Il Procuratore generale deduceva la violazione di legge (artt. 428 e ss., 581 e 591 c.p.p.), sostenendo che l'atto di appello conteneva invece motivazioni analitiche e specifiche di fatto e di diritto giustificanti il dissenso dalla sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il principio di specificità richiesto per gli atti di impugnazione valga anche per l'appello del Pubblico Ministero ex art. 428 c.p.p. contro il non luogo a procedere dopo l'udienza preliminare. Ha altresì accertato che, nel caso concreto, l'atto del Pubblico Ministero non si era limitato a un rinvio per relationem all'istanza della parte civile ma aveva esposto autonomamente e dettagliatamente ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione (critiche alla motivazione del giudice, richiamo di circostanze investigative rilevanti, contestazione della valutazione in ordine all'abuso di funzione). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Salerno per un nuovo esame.
Norme richiamate
norma che disciplina l'istanza della parte offesa per sollecitare il Pubblico Ministero a proporre impugnazione; la Corte osserva che il mero richiamo a tale istanza non supplisce all'obbligo di specificità dell'atto di impugnazione
prevede l'appello del pubblico ministero avverso il non luogo a procedere; la Corte afferma che, anche per quest'appello, si richiede il rispetto del requisito di specificità delle ragioni nell'atto
art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
stabilisce l'obbligo, a pena di ammissibilità, che l'atto di impugnazione contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sostengono la richiesta; la Corte applica tale criterio pure all'appello del P.M. ex art. 428
artt. 56, 81, secondo comma, 110 e 317 cod. pen.
articoli penali richiamati nel capo d'imputazione che descrivono i reati e le eventuali forme di concorso; citati per il contesto fattuale del procedimento ma non oggetto diretto della decisione sulla ammissibilità
Massime di principio
- L'atto di impugnazione proposto dal Pubblico Ministero deve contenere motivazioni specifiche e autonome; il mero rinvio all'istanza della parte offesa ai sensi dell'art. 572 c.p.p. non è sufficiente a garantire l'ammissibilità.
- Il requisito di specificità previsto dall'art. 591 c.p.p. si applica anche all'appello ex art. 428 c.p.p. avverso il non luogo a procedere pronunciato all'esito dell'udienza preliminare.
- Se il P.M. riporta testualmente e per esteso le doglianze della parte civile nell'atto di appello, o espone per iscritto e con dettaglio le proprie ragioni di fatto e di diritto, l'impugnazione è ammessa; viceversa il richiamo 'per relationem' può comportare la declaratoria di inammissibilità.
- In caso di decisione motivata sinteticamente dal giudice di primo grado, è particolarmente importante che l'appello del P.M. articoli le ragioni che ne contestano le valutazioni, richiamando gli elementi investigativi non valutati e spiegando perché debbano essere riesaminati in dibattimento.
- Per difensori e pubblico ministero: quando si sollecita impugnazione a seguito dell'istanza della parte offesa, conviene includere nell'atto di impugnazione l'esposizione completa e autonoma delle doglianze e delle prove ritenute rilevanti, evitando un semplice rinvio all'istanza altrui.
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