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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25103/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (acquirenti)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1984. I promissari acquirenti proposero domanda ex art. 2932 c.c., trascrivendola, e poi intervenne il fallimento della promittente venditrice nel corso del giudizio. Il processo fu interrotto e riassunto; in primo grado fu dichiarata l’estinzione per tardiva riassunzione, ma la decisione venne poi cassata con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d’appello accolse la domanda ex art. 2932 c.c. ritenendo tempestiva la riassunzione, opponibile al fallimento la domanda trascritta prima della procedura, irrilevante per la decisione la scelta del curatore di sciogliersi dal contratto e sussistente la legittimazione passiva della società tornata in bonis, nonché la posizione processuale dell’assuntore del concordato fallimentare. I ricorrenti denunciarono: 1) violazione degli artt. 291, 305, 307 e 394 c.p.c. per avere la Corte di rinvio ignorato che la prima notificazione del ricorso in riassunzione era stata omessa e la richiesta di nuovo termine era avvenuta dopo la scadenza del primo; 2) nullità della sentenza e del procedimento per vizio motivazionale e per mancata considerazione del profilo estintivo; 3) violazione dell’art. 81 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e delle norme fallimentari, sostenendo che la società fallita e poi tornata in bonis non fosse legittimata passiva, essendo il successore l’assuntore del concordato; 4) violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 c.c. e norme sulla trascrizione, assumendo che il curatore avesse sciolto il preliminare ex art. 72 l.fall. e che la trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. avesse perso efficacia per mancato rinnovo.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il principio di diritto fissato nella precedente cassazione con rinvio imponeva di verificare la tempestività della riassunzione solo con riguardo al deposito del ricorso nel termine semestrale ex art. 305 c.p.c., restando preclusa ogni ulteriore rivalutazione delle modalità della notificazione. Ha respinto il terzo motivo affermando che, nella vicenda, il ritorno in bonis della società riportava la stessa a essere parte del rapporto originariamente dedotto in giudizio; l’assuntore del concordato restava eventualmente successore a titolo particolare e quindi legittimato a intervenire ex art. 111 c.p.c., ma non escludeva la legittimazione passiva della società. Ha inoltre osservato che la società non poteva dolersi della mancata dichiarazione dell’evento interruttivo relativo alla chiusura del fallimento, non avendo subito pregiudizio e avendo comunque partecipato al processo. Ha ritenuto infondato il quarto motivo quanto all’effetto della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la trascrizione anteriore al fallimento rende inopponibile al promissario acquirente lo scioglimento del curatore se la domanda viene accolta e trascritta; ha dichiarato nuova e quindi inammissibile la questione sulla pretesa inefficacia della trascrizione per mancato rinnovo. Condanna alle spese e applicazione dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    La domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare, se trascritta prima del fallimento, è opponibile alla procedura concorsuale e può essere accolta anche se il curatore abbia esercitato il potere di scioglimento, con efficacia prenotativa subordinata alla trascrizione della sentenza di accoglimento.

  • art. 305 c.p.c.

    Ai fini della tempestività della riassunzione dopo interruzione, rileva il deposito del ricorso nel termine perentorio di sei mesi; dopo tale deposito, il termine successivo fissato per la notificazione non assume autonoma rilevanza ai fini dell’estinzione.

  • art. 307 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di estinzione, ma ritenuto non decisivo perché, nel giudizio di rinvio, il principio di diritto già enunciato precludeva la rivalutazione del tema estintivo nei termini prospettati.

  • art. 291 c.p.c.

    La Corte richiama l’irrilevanza, nel caso concreto, delle modalità della notificazione ai fini della decisione sulla tempestività della riassunzione, una volta rispettato il deposito del ricorso nel termine di legge.

  • art. 394 c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio non possono essere riesaminate questioni incompatibili con il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente.

  • art. 83 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la procura speciale deve rispettare la forma prescritta; in difetto la costituzione del difensore è inammissibile.

  • art. 81 c.p.c.

    La legittimazione processuale del soggetto che subentra nel rapporto controverso va valutata in relazione alla successione nel diritto dedotto in giudizio e alla posizione del dante causa tornato in bonis.

  • art. 111 c.p.c.

    Il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo; la sua partecipazione non esclude, nel caso concreto, la legittimazione passiva della parte originaria tornata in bonis.

  • art. 300 c.p.c.

    Le norme sull’interruzione tutelano la parte colpita dall’evento; solo la parte pregiudicata può dolersi dell’omessa dichiarazione dell’evento interruttivo.

  • art. 72 l.fall.

    Il curatore mantiene il potere di scioglimento, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente che abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c., se la domanda viene accolta.

  • art. 129 l.fall.

    Nel concordato fallimentare con assunzione, il contenuto della proposta omologata può comportare il subentro dell’assuntore nei rapporti e nelle azioni indicati nel piano.

  • art. 136 l.fall.

    Richiamato per evidenziare che la posizione della curatela può permanere fino alla completa esecuzione del concordato in alcune ipotesi di rapporti/azioni ceduti.

  • art. 2652 c.c.

    La trascrizione della domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica produce effetto prenotativo: la sentenza di accoglimento, se trascritta, retroagisce alla domanda.

  • art. 2668-bis c.c.

    La questione della perdita di efficacia della trascrizione per mancato rinnovo è proponibile in cassazione solo se già dedotta nel giudizio di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla prova, ma la Corte ha ritenuto assorbente il profilo della novità della questione e la correttezza dell’impostazione sulla trascrizione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema dell’onere probatorio, ma non decisivo ai fini del rigetto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla posizione dell’assuntore e alla garanzia del contraddittorio nel processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per vizio motivazionale, ma la Corte ha escluso la sussistenza di contraddizioni o carenze tali da rendere nulla la sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di nullità della sentenza, senza che la censura fosse accolta.

  • art. 12 preleggi c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per l’interpretazione delle norme, senza rilievo decisivo nel rigetto.

  • L. Fall.

    Richiamata in varie disposizioni per disciplinare gli effetti del fallimento, dello scioglimento del contratto e del concordato con assunzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione: non può riesaminare questioni che ne costituiscano il presupposto logico-giuridico o che ne contraddicano la portata decisiva.
  • Nelle cause interrotte, ai fini della tempestività della riassunzione può rilevare il solo deposito del ricorso nel termine perentorio previsto dalla legge; la successiva notificazione, se viziata o ritardata, non può essere autonomamente valorizzata in senso estintivo quando il principio di diritto già fissato escluda tale rilievo.
  • La procura speciale nel giudizio di cassazione deve rispettare rigorosamente le forme prescritte dall’art. 83 c.p.c.; in difetto, la costituzione del difensore è inammissibile.
  • In caso di fallimento del promittente venditore, la trascrizione anteriore della domanda ex art. 2932 c.c. rende inopponibile al promissario acquirente lo scioglimento del curatore, purché la domanda sia poi accolta e la sentenza sia trascritta, in forza dell’effetto prenotativo.
  • Nel concordato fallimentare con assunzione, l’assuntore può subentrare a titolo particolare nei rapporti e nelle azioni indicati nella proposta omologata, ma ciò non esclude che, ove il rapporto ritorni alla titolarità della società tornata in bonis, questa resti legittimata passiva nel giudizio sul medesimo rapporto.
  • Le norme sull’interruzione del processo tutelano la parte colpita dall’evento interruttivo; l’omessa dichiarazione dell’evento può essere fatta valere solo dalla parte che ne subisce pregiudizio effettivo.
  • La questione della sopravvenuta inefficacia della trascrizione per mancato rinnovo non può essere esaminata in cassazione se non è stata specificamente dedotta nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniProveAccertamento del passivoGiurisdizioneTitolo esecutivo
RamiContrattiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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