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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36340/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (condannato)

La controversia

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 5 febbraio 2026, aveva dichiarato non doversi procedere sul reclamo relativo alla liberazione anticipata proposto dal condannato, ritenendolo privo di interesse perché scarcerato. Il condannato ha impugnato il provvedimento lamentando che il reclamo era stato definito senza fissare l’udienza in contraddittorio e deducendo il proprio concreto interesse a ottenere il riconoscimento della liberazione anticipata per un semestre trascorso in detenzione domiciliare, anche in considerazione di un ulteriore titolo in esecuzione e di una pendenza. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento senza rinvio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. In base alla disciplina del reclamo in materia di liberazione anticipata, la decisione spetta al Tribunale di sorveglianza; il decreto di inammissibilità o di definizione del reclamo non può essere emesso dal solo Presidente. La decisione presidenziale è quindi affetta da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice. La Corte ha annullato senza rinvio il decreto impugnato e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Norme richiamate

  • art. 69-bis, comma 2, ord. pen.

    L’art. 69 bis comma 2 Ord. pen. stabilisce che il provvedimento che concede o nega il beneficio è adottato dal Magistrato di sorveglianza con ordinanza emessa in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

    La decisione iniziale sull’istanza di liberazione anticipata è attribuita al Magistrato di sorveglianza e viene adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti.

  • art. 69-bis, comma 3, ord. pen.

    Il successivo comma 3 stabilisce che avverso detta ordinanza è proponibile reclamo al Tribunale di sorveglianza, che decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen.; a tale procedimento sono applicabili le disposizioni dell’art. 30 bis commi5 e 6 Ord. pen.

    Il reclamo contro l’ordinanza sulla liberazione anticipata è deciso dal Tribunale di sorveglianza secondo il procedimento richiamato dalla legge.

  • art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.

    In tema di procedimento di sorveglianza, è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per violazione delle norme sulla costituzione del giudice, il provvedimento di inammissibilità del reclamo, proposto avverso il rigetto del beneficio della liberazione anticipata, emesso dal presidente del tribunale di sorveglianza, dovendo la decisione essere adottata dal tribunale di sorveglianza.

    La decisione sul reclamo emessa dal solo Presidente, anziché dal Tribunale di sorveglianza, è affetta da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.

  • art. 620, lett. d), c.p.p.

    In ragione del fatto che il decreto di inammissibilità del reclamo è stato emesso dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché dal collegio, il provvedimento deve essere annullato senza rinvio, ex art. 620 lett. d) cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino.

    Accertata la nullità della decisione adottata dal Presidente anziché dal collegio, la Corte annulla senza rinvio il provvedimento e trasmette gli atti al Tribunale competente.

  • art. 678 c.p.p.

    Il successivo comma 3 stabilisce che avverso detta ordinanza è proponibile reclamo al Tribunale di sorveglianza, che decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen.; a tale procedimento sono applicabili le disposizioni dell’art. 30 bis commi5 e 6 Ord. pen.

    Il procedimento di reclamo contro la decisione sulla liberazione anticipata è attribuito al Tribunale di sorveglianza e regolato secondo l’art. 678 c.p.p.

  • art. 30-bis, commi 5 e 6, ord. pen.

    Il successivo comma 3 stabilisce che avverso detta ordinanza è proponibile reclamo al Tribunale di sorveglianza, che decide ai sensi dell’art. 678 cod. proc. pen.; a tale procedimento sono applicabili le disposizioni dell’art. 30 bis commi5 e 6 Ord. pen.

    Le disposizioni indicate si applicano al procedimento di reclamo sulla liberazione anticipata.

Massime di principio

  • Il reclamo contro il provvedimento in materia di liberazione anticipata deve essere deciso dal Tribunale di sorveglianza; non può essere definito dal solo Presidente.
  • Il provvedimento sul reclamo adottato dal Presidente del Tribunale di sorveglianza, anziché dal collegio, è affetto da nullità assoluta per violazione delle norme sulla costituzione del giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

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