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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37062/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado applicando la diminuente prevista dall’art. 442 c.p.p. e rideterminando in senso più favorevole la pena, ma confermando la responsabilità per violazione di domicilio aggravata ai sensi dell’art. 614, comma 3, c.p. Con l’unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto il motivo privo di specificità perché non si confrontava compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva fondato la prognosi sfavorevole anche sulle specifiche modalità della condotta, profilo non censurato dal ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità del motivo, non essendo stata attinta una delle ragioni poste dalla Corte d’appello a fondamento della prognosi sfavorevole sulla sospensione condizionale. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato nel testo è interrotto dopo la dichiarazione di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 614, comma 3, c.p.

    ha confermato la responsabilità per il delitto di cui all'art. 614, comma 3, cod. pen.

    La sentenza dà atto della conferma della responsabilità dell’imputato per il delitto previsto dal terzo comma dell’art. 614 c.p.; il testo non espone ulteriori interpretazioni della fattispecie.

  • art. 442 c.p.p.

    ha applicato la diminuente di cui all'art. 442 cod. proc. pen. e rideterminato in mitius la pena irrogata

    La Corte d’appello ha applicato la diminuente prevista dall’art. 442 c.p.p. nel rideterminare la pena in senso favorevole all’imputato.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    In caso di inammissibilità del ricorso, l’art. 616 c.p.p. comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; quando l’inammissibilità è colposa, può inoltre essere disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata qui in 3.000 euro.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che non si confronta compiutamente con la motivazione della decisione impugnata e lascia senza censura una specifica ragione autonomamente posta a fondamento della statuizione contestata.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; se l’inammissibilità è riconducibile a profili di colpa, può essere disposto anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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