Cassazione Penale, Sentenza n. 13409/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di sequestro preventivo di un terreno a Gioia Tauro nell'ambito di un procedimento penale contro Antonio e Gioacchino Piromalli. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 512-bis c.p., nonché carenza assoluta di motivazione in relazione al fumus commissi delicti per trasferimento fraudolento di valori. In particolare contestava che il Tribunale non avesse valutato la reale natura dell'intestazione del terreno come non fittizia e non avesse verificato la riconducibilità agli indagati delle risorse usate per l'acquisto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, contestazioni di merito e difetti di motivazione già esaminati e adeguatamente trattati dal Tribunale di riesame. Il Collegio ha valutato che il Tribunale non si fosse limitato a un mero rinvio all'ordinanza originaria, ma avesse offerto motivazione puntuale e coerente, richiamando elementi probatori (intercettazioni e documentazione) che indicavano il ruolo di interposta persona svolto dalla ricorrente e la riconducibilità delle operazioni economiche agli indagati. Conseguentemente il sequestro è stato ritenuto legittimo. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
Richiamato nel contesto delle regole sul ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari; la Corte ricorda i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di sequestro preventivo
Riferito in relazione ai motivi di impugnazione e alla censura sulla motivazione; la Corte precisa che il difetto di motivazione integra violazione di legge solo se l'apparato argomentativo è del tutto assente o illogico
Norma sul trasferimento fraudolento di beni; la Corte ha ritenuto che gli indizi acquisiti (intercettazioni e documentazione) fossero idonei a sostenere il fumus commissi delicti di tale fattispecie
Richiamato come contesto normativo, attinente alle indagini su organizzazioni di tipo mafioso; la Corte ha considerato le modalità operative tipiche della cosca (interposizioni, usucapioni simulate) come elementi valutabili ai fini cautelari
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo è ammissibile solo per violazione di legge; non è qualificato a ottenere la rivalutazione del merito dei fatti o una nuova valutazione delle prove
- La censura sul difetto di motivazione è rilevante in cassazione solo quando la motivazione sia del tutto mancante o manifestamente illogica, incoerente o incongrua rispetto al caso concreto
- Per contrastare un sequestro fondato su presunti fenomeni di interposizione occorre proporre elementi probatori nuovi o dimostrare un errore di diritto palese; mere argomentazioni alternative sul merito non sono sufficienti in sede di legittimità
- Il Tribunale di riesame può integrare e raccordare la motivazione con l'ordinanza applicativa originaria: una valutazione documentata e coerente dei riscontri investigativi rende difficoltosa l'ammissibilità del ricorso in cassazione
- Se la misura cautelare è sorretta da un quadro indiziario complessivo basato su intercettazioni e documentazione economica coerente, il fumus commissi delicti può essere ritenuto sussistente anche in assenza di prova piena
- Il ricorso infondato o meramente riformulativo del medesimo tema di merito espone al rischio di inammissibilità, condanna alle spese e a sanzioni accessorie (es. ammenda)
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