Cassazione Penale, Ordinanza n. 06342/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal Giudice di pace, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma che lo aveva condannato alla multa di euro 300 per il reato di minaccia semplice ex art. 612, comma 1, c.p. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla ritenuta credibilità della persona offesa, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente valorizzato il suo narrato. La Corte rileva però che la sentenza impugnata aveva espressamente valutato credibilità e attendibilità della persona offesa sulla base dell'intero compendio probatorio e che il ricorso si limitava a prospettare una diversa lettura delle prove, senza dedurre ritualmente un travisamento della prova.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per minaccia semplice.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato espressamente nel testo, ma la decisione richiama la valutazione dell'attendibilità della persona offesa come tema di merito; non ricavabile una specifica interpretazione normativa dal testo.
Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità colpevole dell'impugnazione, è legittima la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
Richiamata a sostegno della valutazione dei profili di colpa nell'inammissibilità dell'impugnazione.
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
Richiamata per il principio secondo cui la diversa lettura del compendio probatorio non integra di per sé un valido motivo di ricorso se non viene dedotto ritualmente il travisamento della prova.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si traduce nella mera richiesta di una diversa valutazione del materiale probatorio, senza indicare specificamente un travisamento della prova o un vizio motivazionale effettivo e decisivo.
- La censura sulla credibilità della persona offesa è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia già espresso una valutazione esplicita di attendibilità, ancorata al complesso delle prove acquisite.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire la propria lettura delle risultanze processuali a quella del giudice di merito, se la motivazione impugnata è presente e logicamente coerente.
- L'inammissibilità colpevole del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando siano ravvisabili profili di colpa nell'atto di impugnazione.
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