Cassazione Civile, Ordinanza n. 01405/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente impugnava avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 38, commi 4 e 5, del d.P.R. n. 600/1973, il reddito per gli anni d'imposta 2007 e 2008. Le doglianze erano state respinte nei gradi di merito e il contribuente aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi contro la sentenza della CTR Puglia. Nel corso del giudizio di legittimità, però, l'Agenzia ha depositato istanza di estinzione del giudizio deducendo l'adesione alla definizione agevolata e il versamento delle rate dovute; dalla documentazione in atti risultava che entro il 31 dicembre 2020 non era stata presentata alcuna istanza di trattazione e non risultava un diniego della definizione. La questione centrale decisa dalla Corte non è stata quindi il merito della pretesa tributaria, ma l'effetto estintivo della definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per effetto della disciplina della definizione agevolata richiamata dall'Amministrazione. Ha rilevato che, mancando entro il 31 dicembre 2020 l'istanza di trattazione prevista dall'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018 e non risultando un diniego della definizione, il giudizio si era già estinto per decorso del termine. Conseguentemente, ha disposto che le spese di lite restassero a carico di chi le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata solo per descrivere il potere di rideterminazione sintetica del reddito posto a base degli avvisi di accertamento impugnati; la Corte non ne esamina nel merito la portata applicativa perché il giudizio viene dichiarato estinto.
art. 6, comma 6, d.l. n. 118/2019
È richiamato dall'istante come base della definizione agevolata cui avrebbe aderito e in forza della quale viene chiesta la declaratoria di estinzione del giudizio.
art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020, dell'istanza di trattazione e l'assenza di un diniego della definizione determinano l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Massime di principio
- Quando il contribuente accede a una definizione agevolata che prevede un effetto estintivo del giudizio, il processo si estingue se entro il termine previsto non viene presentata l'istanza di trattazione e non risulta un diniego della definizione.
- Nel giudizio di legittimità tributaria, la sopravvenuta definizione agevolata può assorbire l'esame dei motivi di ricorso, rendendo inutile la decisione sul merito dell'accertamento.
- In caso di estinzione del processo per effetto della disciplina speciale sulla definizione agevolata, le spese di lite restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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