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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35273/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo i motivi non specifici e solo apparenti perché meramente reiterativi di quelli già esaminati e respinti in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 6 febbraio 2025, lamentando con due motivi un vizio di motivazione in tutte le sue forme e la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per un fatto qualificato come rapina aggravata, contestando in particolare la qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 628, comma 3, n. 1, c.p. anziché come furto ex art. 624 c.p. La Corte rileva che i motivi si limitavano a riprodurre le doglianze già formulate in appello e già disattese, senza una critica argomentata alla sentenza impugnata; la memoria depositata non aggiungeva elementi idonei a superare tale rilievo. La decisione di merito aveva già motivato in modo adeguato sulla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo della rapina.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    norma incriminatrice richiamata per qualificare il fatto come rapina aggravata; la Corte richiama la motivazione di merito sulla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo tipici della rapina.

  • art. 624 c.p.

    norma evocata dal ricorrente per sostenere la diversa qualificazione del fatto come furto, in luogo della rapina contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre, senza reale confronto critico, le stesse censure già formulate in appello e già disattese dal giudice di merito.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e devono assolvere la funzione di critica argomentata della decisione impugnata; motivi meramente apparenti o reiterativi non superano il vaglio di ammissibilità.
  • Quando la sentenza di merito abbia già motivato in modo adeguato sulla sussistenza della condotta e dell'elemento soggettivo del reato, la mera contestazione della qualificazione giuridica, se non sorretta da argomentazioni nuove e pertinenti, non consente l'accoglimento del ricorso.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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