Cassazione Penale, Ordinanza n. 26550/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, correggendo un errore materiale nel capo di imputazione, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per falsa indicazione del reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso deduceva, con un motivo unico e motivi nuovi, che la correzione dell'errore materiale sull'annualità di riferimento aveva inciso sul diritto di difesa, poiché avrebbe impedito di approntare adeguatamente le difese rispetto all'anno d'imposta 2021; si sosteneva inoltre che il CUD allegato, relativo al 2020, avrebbe potuto essere letto come conferma della veridicità dell'autocertificazione. La difesa contestava quindi sia la nullità per difformità tra imputazione e decisione, sia la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la correzione dell'errore materiale sull'anno d'imposta, osservando che il fatto contestato era comunque chiaramente individuato nell'avere l'imputato presentato il 12 maggio 2022 una richiesta di patrocinio a spese dello Stato indicando un reddito familiare inferiore al vero, con riferimento a un procedimento penale specificamente indicato. La Corte ha escluso qualsiasi concreto pregiudizio al diritto di difesa, perché sia il CUD sia la dichiarazione sostitutiva erano già presenti agli atti e rendevano inequivoco il riferimento all'annualità 2021 nella documentazione allegata. Quanto al dolo, ha condiviso la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la significativa divergenza tra i redditi dichiarati e quelli realmente percepiti e le stesse ammissioni dell'imputato circa attività lavorative e redditi percepiti per più mensilità dell'anno. A seguito dell'inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte prende atto della condanna per la falsa indicazione del reddito nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, confermando che la condotta integra il reato contestato.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. n. 186/2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è dovuta quando non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Non sussiste nullità o lesione del diritto di difesa quando l'imputazione, pur contenendo un errore materiale su un dato secondario, individui in modo univoco il fatto storico contestato e gli atti del fascicolo consentano all'imputato di conoscere compiutamente l'addebito.
- La rettifica di un errore materiale nel capo di imputazione è legittima se non altera il nucleo essenziale del fatto contestato e non introduce una diversa imputazione sostanziale.
- Ai fini dell'accertamento del dolo in materia di falsa indicazione dei redditi per ottenere il patrocinio a spese dello Stato, possono essere valorizzati sia la evidente divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito sia le dichiarazioni rese dall'interessato circa la propria attività lavorativa.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può dichiarare inammissibile il ricorso quando le censure mirino solo a rivalutare il merito della decisione senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende, salvo la prova dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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