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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24459/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione razionale sia sul punto della responsabilità, sia sul diniego delle attenuanti generiche. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per detenzione di sostanze stupefacenti destinate in parte allo spaccio, con riconoscimento del vizio parziale di mente e della diminuente per il rito. Nel ricorso ha dedotto due motivi: con il primo ha censurato la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo in sostanza una lettura alternativa delle risultanze probatorie e negando la destinazione allo spaccio della droga sequestrata; con il secondo ha contestato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati perché volti a sollecitare una rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione di merito aveva valorizzato indici univoci della destinazione allo spaccio e ragioni legittime per negare le attenuanti generiche.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    integra l'ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti; nel caso concreto è stata ritenuta configurabile per la detenzione di droga destinata in parte allo spaccio

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una lettura alternativa dei fatti quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica.
  • La destinazione di sostanze stupefacenti allo spaccio può essere desunta da plurimi indici fattuali, quali la varietà e il confezionamento della droga, la presenza di strumenti di pesatura, appunti relativi all'attività illecita e condotte incompatibili con una mera connivenza non punibile.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivi e valorizzi profili ostativi, come precedenti penali dell'imputato e la commissione del fatto durante una misura già in atto.
  • La censura che si limiti a contrapporre valutazioni di merito diverse da quelle del giudice non coglie vizi di legittimità e conduce alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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