Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 33781/2026 del 17/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Con il primo motivo ha denunciato un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale, sostenendo implicitamente l'insufficienza della motivazione relativa alla sua corresponsabilità nel furto. La Corte ha ritenuto il motivo reiterativo e aspecifico, perché non si confrontava con la motivazione centrale della sentenza impugnata, fondata sul ristretto intervallo temporale, pari a cinque minuti, tra il furto e un prelievo effettuato presso uno sportello automatico vicino al luogo del furto. Con il secondo motivo ha denunciato un vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva adeguatamente motivato il diniego mediante il richiamo a elementi personali e fattuali ritenuti ostativi al trattamento di favore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo aspecifico e non correlato alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, richiamando il principio secondo cui sono inammissibili i motivi di ricorso per cassazione privi della necessaria correlazione con la decisione impugnata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, affermando che il giudice, nel negare le circostanze attenuanti generiche, non è tenuto a esaminare ogni singolo elemento dedotto, potendo valorizzare quelli decisivi o rilevanti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Richiamato quale riferimento normativo del reato di furto, contestato nella forma aggravata.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato quale riferimento normativo delle circostanze aggravanti del furto.

  • art. 493-ter c.p.

    Richiamato quale riferimento normativo del reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il ricorso è stato esaminato sotto il profilo del vizio di motivazione denunciato dal ricorrente.

  • art. 581 c.p.p.

    Applicato secondo il principio per cui i motivi di impugnazione devono essere specifici e correlati alle ragioni della decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Rilevante per la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche; il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità non soltanto quando sia intrinsecamente indeterminato, ma anche quando non si confronti con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
  • La motivazione sulla responsabilità penale può risultare logicamente adeguata quando valorizzi la stretta prossimità temporale e spaziale tra il reato e una condotta successiva attribuita all'imputato, purché il motivo di ricorso non si confronti specificamente con tale argomentazione.
  • Nel rigettare la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o desumibili dagli atti, potendo limitarsi a richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.