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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2025 del 26/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguardava l’impugnazione di sei cartelle di pagamento emesse per crediti tributari complessivamente pari a euro 1.479,94. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle, disponendo però la compensazione delle spese. In appello sulla sola regolazione delle spese, la decisione di secondo grado aveva ritenuto applicabile il principio di soccombenza e aveva liquidato le spese riconoscendo, tuttavia, il solo compenso per alcune fasi e negando il compenso per la fase decisionale, sul presupposto che non vi fosse stata partecipazione all’udienza. La ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione del d.m. n. 55/2014, dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e delle norme sulla motivazione, sostenendo che la fase decisionale comprende attività ulteriori rispetto alla sola presenza in udienza, tra cui l’esame della sentenza, le richieste di copie e gli adempimenti funzionali alla proposizione dell’impugnazione successiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, non coincide con la sola partecipazione all’udienza, ma comprende una serie di attività ulteriori, tra cui precisazione delle conclusioni, esame delle memorie e del provvedimento conclusivo, richiesta di copie e ritiro del fascicolo. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso il relativo compenso solo per la mancata presenza all’udienza, la Corte l’ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda a nuova liquidazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nella liquidazione dei compensi professionali, la fase decisionale non può essere negata soltanto perché il difensore non abbia partecipato all’udienza, dovendosi considerare tutte le attività che la compongono secondo il d.m. n. 55/2014.
  • Ai fini della regolazione delle spese nel processo tributario, l’accoglimento del ricorso in primo grado impone di applicare, salvo gravi ed eccezionali ragioni, il criterio della soccombenza.
  • La richiesta e l’esame delle copie autentiche del provvedimento conclusivo, nonché gli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza e alla proposizione dell’impugnazione, possono integrare attività riconducibili alla fase decisionale.
  • Una statuizione sulle spese che escluda in modo apodittico la fase decisionale per la sola assenza in udienza viola la disciplina parametrica dei compensi ed è cassabile per falsa applicazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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