Cassazione Civile, Ordinanza n. 21506/2025 del 26/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione di sei cartelle di pagamento emesse per crediti tributari complessivamente pari a euro 1.479,94. Il primo giudice aveva accolto il ricorso per mancata prova della notifica delle cartelle, disponendo però la compensazione delle spese. In appello sulla sola regolazione delle spese, la decisione di secondo grado aveva ritenuto applicabile il principio di soccombenza e aveva liquidato le spese riconoscendo, tuttavia, il solo compenso per alcune fasi e negando il compenso per la fase decisionale, sul presupposto che non vi fosse stata partecipazione all’udienza. La ricorrente ha censurato tale statuizione deducendo violazione del d.m. n. 55/2014, dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992 e delle norme sulla motivazione, sostenendo che la fase decisionale comprende attività ulteriori rispetto alla sola presenza in udienza, tra cui l’esame della sentenza, le richieste di copie e gli adempimenti funzionali alla proposizione dell’impugnazione successiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestivo il ricorso e ha accolto l’unico motivo. Ha affermato che la fase decisionale, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55/2014, non coincide con la sola partecipazione all’udienza, ma comprende una serie di attività ulteriori, tra cui precisazione delle conclusioni, esame delle memorie e del provvedimento conclusivo, richiesta di copie e ritiro del fascicolo. Poiché la sentenza impugnata aveva escluso il relativo compenso solo per la mancata presenza all’udienza, la Corte l’ha cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché provveda a nuova liquidazione delle spese, incluse quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per affermare la tempestività del ricorso, poiché la sentenza d’appello non era stata notificata.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme all’art. 327 c.p.c. per il regime di decorrenza del termine per impugnare nel processo tributario.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato quale vizio dedotto dalla ricorrente per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 4 del d.m. 5 aprile 2014, n. 55
interpretato nel senso che la fase decisionale include molteplici attività difensive e non solo la partecipazione all’udienza.
art. 4, comma 5, lett. c), d.m. n. 55/2014
norma decisiva: la fase decisionale comprende precisazione delle conclusioni, esame di memorie e note, esame del provvedimento conclusivo, richieste di copie e ritiro del fascicolo.
art. 15 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina delle spese del processo tributario.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso come parametro di legittimità della motivazione della sentenza.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- Nella liquidazione dei compensi professionali, la fase decisionale non può essere negata soltanto perché il difensore non abbia partecipato all’udienza, dovendosi considerare tutte le attività che la compongono secondo il d.m. n. 55/2014.
- Ai fini della regolazione delle spese nel processo tributario, l’accoglimento del ricorso in primo grado impone di applicare, salvo gravi ed eccezionali ragioni, il criterio della soccombenza.
- La richiesta e l’esame delle copie autentiche del provvedimento conclusivo, nonché gli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza e alla proposizione dell’impugnazione, possono integrare attività riconducibili alla fase decisionale.
- Una statuizione sulle spese che escluda in modo apodittico la fase decisionale per la sola assenza in udienza viola la disciplina parametrica dei compensi ed è cassabile per falsa applicazione di legge.
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