Cassazione Civile, Ordinanza n. 22481/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento, per mobilità volontaria, di un dipendente dal Ministero della Difesa al Comune di Taranto. La Corte d'appello aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a conservare, come assegno personale non riassorbibile dal 2004 fino alla cessazione del rapporto, la differenza tra il trattamento economico percepito presso l'amministrazione di provenienza e quello spettante presso l'ente locale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 28 del CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali del 5.10.2001 e dell'art. 45 d.lgs. n. 165/2001, contestando l'interpretazione della disciplina collettiva circa la qualificazione dell'indennità di amministrazione come componente fissa e continuativa e negando l'esistenza di un principio di parità di trattamento idoneo a neutralizzare le differenziazioni retributive previste dalla contrattazione collettiva; con il secondo ha censurato la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso il riassorbimento dell'assegno ad personam per effetto di successivi incrementi stipendiali, sostenendo che il riassorbimento dovesse operare in coerenza con il contemperamento tra irriducibilità della retribuzione e parità di trattamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e accolto il secondo. Ha affermato che, nel passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, opera la continuità giuridica del rapporto e il divieto di reformatio in peius del trattamento economico acquisito, con applicazione del trattamento economico dell'amministrazione di destinazione e salvezza degli assegni ad personam necessari a conservare il trattamento pregresso. Ha però precisato che il riassorbimento dell'assegno ad personam deve avvenire rispetto ai miglioramenti complessivi del trattamento economico dell'amministrazione di arrivo, e non in relazione a singole voci retributive. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando il diritto del lavoratore all'assegno ad personam come quantificato, ma con riassorbimento. Ha compensato integralmente le spese per la reciproca soccombenza sostanziale.
Norme richiamate
art. 28 CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali 5.10.2001
È richiamato dalla Corte d'appello come fonte che impone di considerare l'indennità di amministrazione ai fini della determinazione del trattamento economico spettante presso l'amministrazione di destinazione.
Invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione del trattamento economico nel pubblico impiego contrattualizzato.
Nel passaggio diretto tra amministrazioni, riconduce la fattispecie alla cessione del contratto e implica l'applicazione del trattamento giuridico ed economico dell'amministrazione cessionaria, ferma la tutela del trattamento economico già acquisito.
Richiamato come modello della cessione del contratto cui è assimilato il passaggio diretto del personale tra amministrazioni.
art. 36 Cost.
Il principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione riguarda la retribuzione nel suo complesso e non le singole componenti, salvo diversa previsione di legge o di contrattazione collettiva.
Massime di principio
- Nel passaggio diretto di personale tra pubbliche amministrazioni, in assenza di disposizioni speciali, è garantita la continuità del rapporto e il divieto di peggioramento del trattamento economico già acquisito.
- Il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione si applica secondo la disciplina collettiva vigente, ma gli eventuali assegni ad personam servono a neutralizzare la differenza sfavorevole rispetto al trattamento pregresso.
- L'indennità di amministrazione, quando abbia carattere generale, fisso e ricorrente, va considerata nel trattamento utile per il calcolo dell'assegno ad personam.
- Il riassorbimento dell'assegno ad personam opera sui miglioramenti complessivi del trattamento economico dell'amministrazione di arrivo e non sulle singole voci retributive.
- Il principio costituzionale di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione va valutato globalmente, con riferimento al trattamento complessivo e non alle sue componenti isolate, salvo espressa previsione normativa o contrattuale.
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