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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21073/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato a due anni di reclusione ed euro 6.000 di multa per detenzione illecita di marijuana finalizzata alla cessione a terzi, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Con il primo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, valorizzando le modalità della condotta, l'assenza di collegamenti con reti di spaccio e l'assenza di capacità economiche tali da sostenere un'attività professionale. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo che non sarebbero stati considerati la dinamica del fatto, il suo atteggiamento collaborativo, le dichiarazioni autoaccusatorie e il contesto emotivo della condotta.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto inammissibile perché riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese in appello e perché, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta congrua nel valorizzare il quantitativo non trascurabile di stupefacente, la non destinazione a uso personale, i precedenti specifici dell'imputato e le modalità di occultamento in un locale non a lui formalmente riconducibile e non accessibile ad altri, elementi ritenuti indicativi di una sia pur rudimentale professionalità. Il secondo motivo è respinto nei fatti, poiché la Corte rileva che la mancata concessione delle attenuanti generiche è sorretta dai precedenti specifici e dalla circostanza che l'imputato si trovava agli arresti domiciliari; inoltre la pretesa collaborazione non è riscontrata, avendo l'imputato prima negato la proprietà della sostanza e solo successivamente addotto l'uso personale. Conseguono la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per detenzione illecita di marijuana finalizzata alla cessione a terzi; il fatto è stato ritenuto integrato in una forma non di lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente; la Corte ne esclude la configurabilità in ragione del quantitativo, dei precedenti specifici e delle modalità della condotta.

  • art. 62-bis c.p.

    attenuanti generiche richieste dal ricorrente; la Corte ritiene legittimo il diniego fondato su precedenti specifici, stato detentivo domiciliare e assenza di effettivi elementi positivi di collaborazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. è dovuta solo se il ricorrente non ha proposto ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di vizio di motivazione, sollecita una nuova valutazione del merito e una diversa lettura delle risultanze probatorie già esaminate in appello.
  • La mancata qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti può essere esclusa quando il giudice di merito valorizzi in modo coerente il quantitativo non trascurabile della sostanza, la destinazione alla cessione, i precedenti specifici dell'agente e modalità di occultamento sintomatiche di una pur rudimentale professionalità.
  • Ai fini del diniego delle attenuanti generiche è legittimo attribuire rilievo a precedenti specifici, alla condizione dell'imputato al momento del fatto e all'assenza di concreti elementi positivi di collaborazione; una collaborazione solo allegata ma non riscontrata non impone il riconoscimento del beneficio.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non vi sono elementi per ritenere che la parte abbia proposto l'impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve seguire la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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