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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34706/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (conduttore)

La controversia

La controversia origina da un contratto di locazione commerciale relativo a un immobile in Lido di Camaiore. Il tribunale aveva dichiarato la risoluzione del contratto e condannato la conduttrice al pagamento di canoni arretrati e oneri condominiali, operando una compensazione con un controcredito riconosciuto alla stessa conduttrice. In appello, la conduttrice impugnava solo la regolazione delle spese di lite; la locatrice proponeva appello incidentale per ottenere anche l'indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. fino al rilascio dell'immobile. La Corte d'appello accoglieva sia l'appello principale sia quello incidentale, riconoscendo l'indennità di occupazione senza rivalutazione monetaria. In cassazione, la conduttrice deduceva: 1) l'inammissibilità dell'appello incidentale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., sostenendo che la controparte avesse solo riproposto una domanda e non censurato la sentenza di primo grado; 2) la tardività dell'appello incidentale ex art. 436, comma 3, c.p.c., perché la comparsa di risposta era stata notificata in un giorno di sabato e il termine a ritroso sarebbe scaduto il giorno precedente non festivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'appello incidentale fosse sufficientemente specifico perché chiaramente diretto a censurare l'omessa pronuncia del tribunale sulla domanda di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il termine a ritroso per la costituzione in appello non poteva scadere in un giorno festivo/sabato ma doveva essere anticipato al giorno non festivo precedente, rendendo tardiva la comparsa di risposta e quindi inammissibile l'appello incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che dovrà riesaminare la causa tenendo conto del giudicato formatosi sulla statuizione di rigetto della domanda di indennità ex art. 1591 c.c., e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dei motivi di appello è soddisfatta quando l'atto consente di identificare chiaramente la censura rivolta alla sentenza di primo grado, anche se formulata come denuncia di omessa pronuncia sulla domanda proposta.

  • art. 1591 c.c.

    L'indennità di occupazione è il titolo invocato per il periodo successivo alla cessazione del rapporto e fino al rilascio del bene, quale pretesa distinta dal canone.

  • art. 436, comma 3, c.p.c.

    Il termine per la costituzione dell'appellato con appello incidentale, se calcolato a ritroso, va anticipato al giorno non festivo precedente quando la scadenza cada in giorno festivo o di sabato.

  • art. 155 c.p.c.

    La disciplina del computo dei termini si applica unitariamente anche ai depositi telematici; la scadenza cadente in giorno festivo o sabato si sposta al giorno precedente non festivo, senza abbreviare l'intervallo di tempo a tutela del destinatario dell'atto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 342 c.p.c., l'impugnazione è ammissibile quando dal contenuto dell'atto sia desumibile con chiarezza la critica alla decisione impugnata; è sufficiente anche la deduzione dell'omessa pronuncia sulla domanda originaria, se ciò individua inequivocamente il vizio denunciato.
  • Nel calcolo dei termini da computare a ritroso, la scadenza che cada in un giorno festivo o di sabato deve essere anticipata al giorno non festivo immediatamente precedente, anche se l'atto è depositato telematicamente.
  • L'indennità dovuta dal conduttore per la protratta occupazione dell'immobile dopo la cessazione del rapporto può essere domandata quale conseguenza della mancata restituzione del bene ed è distinta dal mero corrispettivo locatizio.
  • Quando l'appello incidentale è proposto oltre il termine processuale calcolato correttamente a ritroso, esso è tardivo e non può essere esaminato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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