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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33026/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva a sua volta respinto l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione comunale e quindi mantenuto la sanzione pecuniaria e la confisca del natante. Ha inoltre condannato i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui il Comune ha sanzionato un conducente e la società proprietaria/armatrice del natante per avere svolto, in laguna, un servizio di trasporto di persone a bordo di un'imbarcazione autorizzata solo al trasporto di cose per conto terzi. Al momento del controllo erano presenti due turisti con bagagli e non erano esibiti foglio di servizio, bolla o voucher. I ricorrenti hanno opposto il provvedimento sostenendo: 1) che l'imbarcazione poteva comunque trasportare fino a cinque persone e che il trasporto occasionale di persone sarebbe stato consentito in funzione del servizio; 2) che la condotta, al più, integrava una violazione degli obblighi del titolo autorizzativo e non l'esercizio del servizio in assenza di autorizzazione, con conseguente applicazione della sanzione meno grave e senza confisca; 3) che la precedente contestazione di analoga condotta con sanzione più lieve avrebbe ingenerato buona fede e che la confisca fosse comunque incostituzionale per difetto di proporzionalità. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. per il divieto di doppia conforme e ha ritenuto infondato il resto: l'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi è ontologicamente distinta da quella per servizio pubblico non di linea; il trasporto occasionale di persone è consentito solo se funzionale all'espletamento del trasporto di cose; qui, invece, i turisti erano stati trasportati dietro corrispettivo, sicché la fattispecie rientrava nella violazione per esercizio abusivo del servizio; la pregressa tolleranza o errata qualificazione amministrativa non fonda un affidamento incolpevole; infine, la questione di legittimità costituzionale sulla confisca è stata reputata inammissibile come motivo autonomo e comunque manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 1, lett. a), L.R. Veneto n. 63/1993

    punisce più gravemente l'esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione o licenza

  • art. 43, comma 1, lett. b), L.R. Veneto n. 63/1993

    si riferisce alla violazione degli obblighi specifici stabiliti nel provvedimento autorizzativo o di licenza, non alla mancanza del titolo per un servizio diverso

  • art. 44, commi 1 e 2, L.R. Veneto n. 63/1993

    prevede la confisca del natante quando sia applicata la sanzione di cui all'art. 43, comma 1, lett. a)

  • art. 3 L.R. Veneto n. 63/1993

    distingue i servizi pubblici non di linea per via d'acqua dal trasporto di cose per conto terzi

  • art. 5, comma 5, L.R. Veneto n. 63/1993

    stabilisce che il servizio di noleggio con conducente può essere esercitato solo con apposita autorizzazione comunale

  • art. 30, commi 1, 2 e 3, L.R. Veneto n. 63/1993

    consente il trasporto occasionale di persone solo se funzionale al trasporto di cose e ne subordina il numero massimo all'indicazione nei documenti di navigabilità e licenza

  • art. 112 c.p.c.

    è stata dedotta una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata respinta

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude la censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme, salvo che siano indicate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.

    parametri invocati per denunciare violazione di legge e vizio motivazionale; il vizio di cui al n. 5 è stato dichiarato inammissibile

  • art. 3, L. n. 689/1981

    nei procedimenti sanzionatori amministrativi pone una presunzione di colpa a carico dell'autore della violazione, con onere per il trasgressore di provare l'assenza di colpevolezza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto

  • artt. 3, 27 e 97 Cost.

    richiamati nella questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura

  • art. 49, par. 3, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocato per il principio di proporzionalità delle pene; la Corte ha escluso il contrasto

  • art. 23 L. n. 87/1953

    richiamato per la questione incidentale di legittimità costituzionale

  • art. 12, comma 5, L.R. Veneto n. 63/1993

    menzionato nel motivo, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento della censura

Massime di principio

  • Nel sistema sanzionatorio amministrativo, la distinzione tra mancanza del titolo abilitativo e violazione delle condizioni del titolo è decisiva: la prima integra la fattispecie più grave, la seconda solo se la condotta resta interna al servizio autorizzato e viola specifici obblighi imposti dal provvedimento.
  • L'autorizzazione rilasciata per un determinato servizio non può essere estesa, per via interpretativa, a un servizio ontologicamente diverso solo perché svolto con lo stesso mezzo o nello stesso contesto operativo.
  • Il trasporto occasionale di persone consentito in funzione del trasporto di cose richiede un nesso funzionale stretto con l'espletamento del trasporto principale; in mancanza, il trasporto di persone resta abusivo.
  • In materia di sanzioni amministrative, la colpa si presume ex art. 3 L. 689/1981 e l'onere di dimostrare l'errore scusabile grava sul trasgressore; la mera aspettativa di non essere puniti o di essere puniti più lievemente non esclude la colpevolezza.
  • La confisca del mezzo utilizzato per l'illecito può essere giustificata da finalità preventive e di tutela dell'interesse pubblico, e non è di per sé sproporzionata quando si colleghi a una disciplina volta a proteggere beni collettivi rilevanti come la sicurezza della navigazione e l'ambiente lagunare.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a sollecitare la rimessione alla Corte costituzionale è inammissibile se non si innesta su una concreta censura del provvedimento impugnato; la questione di costituzionalità è comunque sempre riproponibile nel giudizio se rilevante e non manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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