Cassazione Penale, Sentenza n. 7843/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura che il giudice di merito, pur avendo dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168‑ter c.p.), ha tuttavia applicato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida (di competenza prefettizia ai sensi dell'art. 224, comma 3 C.d.S.), senza adeguata motivazione in ordine alla revoca stessa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata relativa all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. La Corte ha chiarito che, in caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (art. 168‑ter c.p.), il giudice non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o revoca della patente, che resta di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma 3 C.d.S. Ha quindi disposto la trasmissione degli atti al Prefetto di Cuneo per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.
Norme richiamate
art. 186, comma 2 lett. c), 2‑bis C.d.S.
Norma incriminatrice relativa alla guida in stato di ebbrezza, richiamata quale titolo del reato estinto dalla messa alla prova
art. 224, comma 3 Cod. Strada
Stabilisce che le sanzioni amministrative accessorie (come sospensione o revoca della patente) sono di competenza del Prefetto; la Corte afferma che tale competenza non può essere sostituita dal giudice quando il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova
Codice di procedura penale, art. 464‑septies / art. 168‑ter c.p.
richiamo alla messa alla prova e all'art. 168‑ter c.p. (estinzione del reato per esito positivo della prova)
La messa alla prova, che porta all'estinzione del reato se positiva, prescinde dall'accertamento di responsabilità penale e impedisce l'applicazione da parte del giudice delle sanzioni amministrative accessorie di competenza prefettizia
Codice della Strada, artt. 186 e 187 (sanzioni sostitutive)
artt. 186, comma nono‑bis e 187, comma ottavo‑bis C.d.S.
Previsione di misure sostitutive (lavori di pubblica utilità) per le quali la disciplina consente al giudice, in deroga, di applicare la sanzione amministrativa accessoria; la Corte distingue questi casi dalla messa alla prova
Massime di principio
- Se il reato è estinto per esito positivo della messa alla prova (art. 168‑ter c.p.), il giudice non può applicare sanzioni amministrative accessorie di competenza del Prefetto (sospensione o revoca della patente); tali provvedimenti devono essere adottati dall'autorità amministrativa competente.
- La messa alla prova è sostanzialmente diversa dalle misure sostitutive previste dagli artt. 186/187 C.d.S.; nelle ipotesi di sanzione sostitutiva il giudice può talvolta applicare l'accessoria, mentre nella messa alla prova non può farlo.
- Se il giudice di merito, per errore, impone una sanzione amministrativa accessoria quando la competenza spetta al Prefetto, la parte interessata può ottenere l'annullamento di quella parte della sentenza e la trasmissione degli atti all'autorità amministrativa.
- Il provvedimento di estinzione richiede attenzione alla netta separazione tra responsabilità penale e competenze amministrative: la presenza di messa alla prova esclude l'accertamento definitivo di colpevolezza sul piano penale e quindi l'intervento giudiziario sulle accessorie prefettizie.
- In caso di dubbio procedurale o di assenza di motivazione sulla scelta della sanzione accessoria, l'atto è vulnerabile di annullamento per violazione di legge e carenza di motivazione.
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