Cassazione Civile, Sentenza n. 6173/2020 del 05/03/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il Condominio aveva intimato all’avvocato un precetto per il pagamento di spese legali liquidate in una sentenza del Tribunale di Cagliari del 2011, provvisoriamente esecutiva. L’avvocato aveva proposto opposizione a precetto, contestando il calcolo delle spese; dopo l’avvio di un pignoramento mobiliare aveva inoltre proposto opposizione agli atti esecutivi, poi riunita alla prima. Il Tribunale aveva rigettato entrambe le opposizioni. In appello, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza n. 126/2017, depositata il 21 febbraio 2017, aveva riformato la decisione, dichiarando insussistente il diritto del Condominio di procedere esecutivamente, poiché la sentenza posta a fondamento del precetto era stata riformata in appello. Il Condominio ha proposto ricorso per cassazione articolando un unico motivo in tre censure: violazione degli artt. 91, 92, 295, 297, 336, comma 2, e 337, comma 2, c.p.c.; nullità per motivazione omessa o apparente ex art. 132 c.p.c.; e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Ha sostenuto che il giudizio sulle opposizioni avrebbe dovuto essere sospeso, o riunito, in attesa della decisione sul ricorso per cassazione riguardante la sentenza che aveva riformato il titolo esecutivo; ha inoltre lamentato che un eventuale annullamento di tale pronuncia avrebbe potuto rendere inefficace la decisione qui impugnata, senza consentire di incidere sulle spese. L’avvocato ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, denunciando violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e 277, comma 1, c.p.c., per ottenere, in caso di accoglimento del ricorso principale, la decisione nel merito delle originarie opposizioni.
La decisione
La Cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., ritenendo sufficientemente individuati e sintetizzati gli atti processuali rilevanti. Ha poi rigettato il ricorso principale: la sentenza d’appello che riforma una pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva la sostituisce dalla pubblicazione e priva quest’ultima dell’idoneità a fondare o proseguire l’esecuzione, senza necessità che la riforma sia passata in giudicato. Nel caso concreto non sussisteva inoltre una pregiudizialità tecnica né una dipendenza tra la causa relativa alla legittimità della delibera condominiale e quella sulle opposizioni esecutive, avente a oggetto la spettanza delle spese legali indicate nel precetto; non era quindi dovuta la sospensione, né ricorrevano i presupposti per la riunione. La scelta del creditore di eseguire un titolo provvisorio comportava il rischio della sua successiva riforma. La censura sulle spese non era stata formulata nei termini di una contestazione della mancata applicazione della soccombenza virtuale e non poteva essere introdotta attraverso la doglianza sulla sospensione. Il ricorso incidentale condizionato è rimasto assorbito. Il Condominio è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.300,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
quando il processo esecutivo sia iniziato o minacciato in forza di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza di riforma resa in grado d’appello si sostituisce sin dalla pubblicazione alla pronuncia riformata, privando quest’ultima dell’idoneità a legittimare l’instaurazione o la prosecuzione della procedura esecutiva, senza che sia necessario attenderne il suo passaggio in giudicato, come conferma la modifica apportata all’art. 336 c.p.c., comma 2, che ha eliminato il collegamento necessario tra l’effetto rescindente della sentenza di riforma e il suo passaggio in giudicato
La riforma in appello di una sentenza provvisoriamente esecutiva produce dalla pubblicazione l’effetto sostitutivo e priva il titolo riformato della capacità di fondare o sostenere l’esecuzione, senza che occorra attendere il passaggio in giudicato.
salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell’art. 337 c.p.c.
Fuori dai casi in cui una disposizione imponga di attendere una pronuncia passata in giudicato, la pendenza di un giudizio pregiudicante già definito con sentenza non definitiva non determina una sospensione obbligatoria del giudizio pregiudicato; la sospensione può essere disposta ai sensi dell’art. 337 c.p.c. se ricorre un effettivo rapporto di pregiudizialità.
non è contestata la “ratio decidendi” per cui, venuto meno il titolo esecutivo, la pronuncia sull’opposizione a precetto non poteva che essere di accoglimento, e a fronte di ciò il carico delle spese secondo la soccombenza è corretto
Venuto meno il titolo esecutivo, l’accoglimento dell’opposizione a precetto individua la parte soccombente; le spese sono quindi regolate secondo il criterio della soccombenza.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Il rigetto del ricorso determina, ricorrendone i presupposti, l’obbligo per la parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La sentenza d’appello che riforma una pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva la sostituisce dalla pubblicazione e fa venir meno l’idoneità della pronuncia riformata a fondare o proseguire l’esecuzione, senza necessità del passaggio in giudicato della riforma.
- La pendenza di un giudizio relativo alla causa sottostante non impone di sospendere un giudizio di opposizione esecutiva quando i due giudizi hanno oggetto e perimetro differenti e non sussiste tra loro un rapporto di pregiudizialità tecnica o di dipendenza; la mera possibilità di un futuro contrasto non basta a fondare la sospensione.
- Quando la sospensione del giudizio pregiudicato non è imposta da una disposizione specifica, la sospensione ai sensi dell’art. 337 c.p.c. non è doverosa e presuppone comunque un effettivo rapporto di pregiudizialità.
- Chi sceglie di procedere esecutivamente sulla base di un titolo giudiziale provvisorio assume il rischio che il titolo sia successivamente riformato; venuto meno il titolo, l’opposizione a precetto va accolta e le spese sono regolate secondo la soccombenza.
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