Ordinanza n. 1070/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00050/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR per il Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro un’intimazione di pagamento relativa a una cartella per prelievo supplementare sulle campagne lattiere 1998/99 e 2002/2003
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, dell’importo di 31.570,55 euro, riferita a una cartella emessa per prelievo supplementare nel settore lattiero. Con memoria ha chiesto il rinvio della trattazione, dichiarando di avere aderito alla procedura conciliativa prevista dall’art. 10-ter della legge n. 103/2023, introdotto dalla legge n. 207/2024, volta alla definizione transattiva delle posizioni debitorie relative al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di rinvio, senza definire l’appello nel merito. Ha ritenuto che la definizione del giudizio avrebbe potuto compromettere la possibilità dell’appellante di accedere al nuovo meccanismo conciliativo, espressamente riferito ai contenziosi pendenti. Ha quindi disposto il rinvio ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., onerando la parte appellante di depositare l’istanza presentata ai sensi dell’art. 10-ter e di fornire aggiornamenti sul corso della procedura. La fissazione della nuova udienza è stata rimessa al Presidente titolare della Sezione, non essendo prevedibile la durata del procedimento conciliativo.
Norme richiamate
Organismo di composizione delle situazioni debitorie connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
La disposizione istituisce presso il Ministero dell’agricoltura un organismo collegiale competente, su istanza di parte, a definire transattivamente le posizioni debitorie pendenti connesse al prelievo supplementare relativo alle campagne dal 1995/1996 al 2008/2009, purché iscritte nel Registro nazionale dei debiti.
Consente il rinvio della causa quando ciò sia necessario per permettere alla parte di accedere alla procedura conciliativa prevista dalla legge, evitando che la definizione del giudizio comprometta la qualificazione della controversia come pendente.
art. 8-ter d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009
È richiamato quale base normativa del Registro nazionale dei debiti nel quale devono risultare iscritte le posizioni debitorie ammesse alla procedura conciliativa.
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027
Ha introdotto l’art. 10-ter nella legge n. 103/2023.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta subordina l’accesso a una procedura conciliativa alla pendenza del contenzioso, il giudice può rinviare la trattazione, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., se la definizione immediata della causa rischia di pregiudicare concretamente l’accesso al meccanismo conciliativo.
- Il rinvio può essere disposto anche senza prevedere una data immediata di nuova udienza quando la durata della procedura amministrativa o conciliativa non è allo stato determinabile; in tal caso la fissazione può essere rimessa al presidente della sezione.
- Il giudice può subordinare il rinvio all’onere della parte interessata di depositare l’istanza di accesso alla procedura conciliativa e di documentarne gli sviluppi.
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