Ordinanza n. 113/2026 - Venezia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell'esecuzione e adozione delle più idonee misure cautelari: – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in data -OMISSIS- e recante LA RIORGANIZZAZIONE DELLE SEDI MINORILI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PERSONALE DELL'ISTITUTO PENALE MINORILE DI -OMISSIS- (soppresso); – del provvedimento -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale del personale delle risorse, notificato ai ricorrenti in pari data, e recante L'ELENCO DEGLI ISTITUTI PER MINORENNI PRESSO I QUALI IL PERSONALE DELL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI -OMISSIS- POTEVA PRESENTARE ISTANZA DI TRASFERIMENTO, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 del P.C.D. -OMISSIS- agosto -OMISSIS-1; – del provvedimento -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Direzione generale del personale delle risorse e notificato a tutti i ricorrenti in data 29.12.-OMISSIS-5 e recante la precisazione relativa alla SCELTA DELLE SEDI ai sensi dell'art. 13 comma 2; – di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale; E PER L'ACCERTAMENTO: del DIRITTO DEI RICORRENTI AD ESSERE TRASFERITI D'UFFICIO NEL RISPETTO DEI CRITERI di cui all'art. 13 del P.C.D. -OMISSIS- agosto -OMISSIS-1;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti ministeriali di riorganizzazione delle sedi minorili e di individuazione delle sedi disponibili per il trasferimento del personale dell'istituto penale minorile soppresso
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tutti dipendenti in servizio presso un istituto penale minorile soppresso nell'ambito della riorganizzazione della rete penitenziaria minorile, hanno impugnato gli atti con cui il Ministero della Giustizia ha disciplinato la loro ricollocazione territoriale, chiedendo l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto al trasferimento d'ufficio secondo i criteri previsti dall'art. 13 del provvedimento collettivo decentrato di agosto 2021. La riorganizzazione prevedeva l'attivazione di un nuovo istituto penale minorile e di un Centro di prima accoglienza, nonché la chiusura dell'istituto presso il quale i ricorrenti prestavano servizio. Il Ministero aveva inizialmente individuato come sedi disponibili soltanto istituti penali minorili, escludendo apparentemente gli istituti penitenziari per adulti e i Centri di prima accoglienza. I ricorrenti hanno contestato tale delimitazione, sostenendo che dovessero essere considerate anche le sedi vacanti presso gli istituti per adulti e i CPA, così da consentire una ricollocazione territorialmente più favorevole e un adeguato bilanciamento tra esigenze organizzative dell'Amministrazione ed esigenze personali dei dipendenti. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso collettivo per potenziale conflitto di interessi tra i ricorrenti e, nel merito, ha documentato di avere successivamente ammesso la presentazione di domande per gli istituti per adulti, prorogando i termini e chiarendo che le domande potevano riguardare, in ordine di priorità, sedi di istituti per adulti e istituti penali minorili. La controversia cautelare è quindi rimasta concentrata sull'inclusione dei CPA autonomi, dotati di organico proprio non integrato nell'istituto penale minorile di riferimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso collettivo, poiché tutti i ricorrenti perseguivano una posizione omogenea: l'ampliamento delle sedi disponibili per la ricollocazione conseguente alla soppressione dell'istituto di servizio. Quanto alla richiesta di includere gli istituti penitenziari per adulti, il Tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che l'Amministrazione, con atti e comunicazioni successivi, aveva già riconosciuto la possibilità di presentare domande anche per tali sedi, subordinatamente alla loro preventiva individuazione nell'avviso di mobilità. Quanto ai Centri di prima accoglienza, il TAR ha ritenuto che dovessero essere inclusi, se autonomi e dotati di organico proprio non integrato nell'istituto penale minorile di riferimento. Ha considerato non condivisibile la tesi ministeriale secondo cui i CPA non sarebbero sedi di servizio rilevanti ai fini della mobilità, valorizzando l'esistenza di CPA autonomi con posti vacanti e organico distinto. Ritenuti presenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in relazione all'imminente formazione delle graduatorie e al rischio di pregiudizio per le chances di trasferimento, il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare e sospeso la limitazione contenuta nell'avviso di mobilità nella parte relativa all'esclusione dei CPA autonomi. Ha fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale nel processo amministrativo; il TAR ha valutato il fumus boni iuris e il periculum in mora ai fini della sospensione parziale degli atti impugnati.
art. 13 del P.C.D. di agosto 2021
Prevede i criteri per la mobilità del personale della Polizia penitenziaria in caso di soppressione della sede di servizio, valorizzando la sede limitrofa e la possibilità di presentare istanze di trasferimento.
art. 1, comma 1-bis, l. 29 marzo 2001, n. 86
in alternativa, di essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, <NELL'AMBITO DI UN ALTRO REPARTO DI ISTITUTO PENITENZIARIO>. La domanda è accolta nei limiti delle vacanze organiche relative alla sede richiesta
La disposizione consente al dipendente, in alternativa, di chiedere l'assegnazione a un altro reparto di istituto penitenziario, nei limiti delle vacanze organiche della sede richiesta; il TAR l'ha considerata nel quadro della ricollocazione del personale a seguito della soppressione della sede.
art. 3, comma 2, del decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del 10 gennaio 2025
Consente la presentazione della domanda indicando, in ordine di priorità, tre sedi di istituti penitenziari per adulti e istituti penali per minorenni.
Massime di principio
- Quando la soppressione di una sede di servizio impone la ricollocazione territoriale del personale, l'Amministrazione deve individuare le sedi disponibili in modo coerente con la disciplina della mobilità e con le vacanze organiche effettivamente esistenti, senza limitarsi irragionevolmente a una sola categoria di strutture se la normativa consente l'assegnazione presso altri reparti o sedi.
- La domanda diretta ad ampliare le sedi disponibili per il trasferimento diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'Amministrazione riconosce formalmente la facoltà richiesta e riapre o proroga i termini per la presentazione delle domande.
- Ai fini della mobilità del personale di Polizia penitenziaria, possono assumere rilievo quali sedi di servizio anche i Centri di prima accoglienza autonomi, dotati di un proprio organico non integrato nell'istituto penale minorile di riferimento, se presentano effettive vacanze organiche.
- In presenza di un'imminente formazione delle graduatorie di mobilità, l'esclusione illegittima di sedi concretamente disponibili può integrare il periculum in mora, poiché rischia di compromettere irreversibilmente le chances di trasferimento del personale.
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