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Ordinanza

Ordinanza n. 899/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione R.G. n. 248, adottata dal Comune di Roiate in data 15.09.2025, n. settoriale 89, avente a oggetto la revoca dell'autorizzazione della Comunità Alloggio per anziani “La Resilienza 2”, ubicata al primo piano dell’immobile sito a Roiate (RM), Piazzale Aldo Moro s.n.c.;

Giustizia amministrativa202511948

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dell’autorizzazione della Comunità Alloggio per anziani “La Resilienza 2”

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore di struttura assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell’autorizzazione della comunità alloggio per anziani, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Nel corso del giudizio ha depositato una perizia giurata diretta a dimostrare la regolarizzazione delle anomalie rilevate dal Comune durante l’ispezione e il sopralluogo. La ricorrente ha quindi chiesto il rinvio della camera di consiglio per consentire all’amministrazione di verificare l’intervenuta regolarizzazione; il Comune ha aderito stragiudizialmente alla richiesta di rinvio.

La decisione

Il TAR ha rinviato la camera di consiglio al 26 maggio 2026 per consentire i medesimi incombenti, ossia la verifica da parte del Comune della regolarizzazione delle anomalie riscontrate. Nelle more della decisione sull’istanza cautelare, il Collegio ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo necessario mantenere la situazione re adhuc integra in ragione della condotta della ricorrente volta a conformarsi ai rilievi dell’amministrazione e della peculiarità degli interessi pubblici e privati coinvolti. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla definizione dell’incidente cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa per l’adozione della tutela cautelare; il TAR ha sospeso provvisoriamente gli effetti dell’atto impugnato nelle more della decisione sull’istanza cautelare, contestualmente rinviando la camera di consiglio per ulteriori verifiche.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio cautelare, il privato dimostra di essersi conformato ai rilievi dell’amministrazione e risulta necessario consentire a quest’ultima di verificare la regolarizzazione delle irregolarità contestate, il giudice amministrativo può rinviare la camera di consiglio per lo svolgimento di tale verifica.
  • In presenza di interessi pubblici e privati particolarmente rilevanti e nelle more della decisione definitiva sull’istanza cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti dell’atto impugnato per mantenere integri gli effetti della situazione controversa, evitando che il provvedimento produca conseguenze irreversibili o renda inutile la tutela cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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