Ordinanza n. 900/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della determinazione dirigenziale n. 3944 del 23 ottobre 2025 notificata il 17 novembre 2025; - degli avvisi di pagamento prot. n. 231336 e n. 231334 notificati il 17 novembre 2025 con i quali, in virtù della determina dinanzi indicata, Roma Capitale ha chiesto alla società ricorrente il pagamento, rispettivamente, della somma di €. 281.414,54= e di €. 432.105,82= “a titolo di residuo di contributo di costruzione”; - del provvedimento QI/2025/0199101 del 6 ottobre 2025, notificato il 21 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale e conseguenti avvisi di pagamento relativi a somme richieste a titolo di residuo di contributo di costruzione, nonché ulteriore provvedimento comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (società costruttrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, una determinazione dirigenziale di Roma Capitale e gli avvisi di pagamento notificati in esecuzione della stessa, con i quali le sono state richieste somme complessive pari a 713.520,36 euro a titolo di residuo di contributo di costruzione, nonché un ulteriore provvedimento comunale. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; risulta tuttavia proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., fondata sulla necessità di evitare gli effetti pregiudizievoli degli atti impugnati.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia di tutti gli atti impugnati. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto necessario un approfondimento nella pertinente sede di merito, senza formulare allo stato una valutazione definitiva sulla fondatezza delle censure. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto integrato il pericolo di danno grave e irreparabile in ragione dell'entità delle somme richieste e delle specifiche condizioni patrimoniali della società ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. Il giudizio di merito è stato rinviato alla pubblica udienza del 7 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
pericolo di danno grave ed irreparabile
La tutela cautelare è stata concessa ritenendo sussistente il periculum in mora, in considerazione dell'entità della pretesa economica e delle condizioni patrimoniali della società destinataria degli atti, mentre l'approfondimento del fumus è stato rinviato alla sede di merito.
Massime di principio
- Ai fini della concessione della tutela cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., l'entità elevata della somma richiesta dall'amministrazione, valutata insieme alle specifiche condizioni patrimoniali del destinatario, può integrare il pericolo di danno grave e irreparabile.
- Il giudice cautelare può sospendere gli atti impugnati quando ravvisi un periculum in mora attuale e concreto, pur ritenendo necessario approfondire il fumus boni iuris nella fase di merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla fondatezza del ricorso.
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