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Ordinanza

Ordinanza n. 114/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- notificato al ricorrente in data 18.11.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA PRESENTATA AI SENSI DELL'ART 42 BIS DEL D.LGS N.151/2001 TESA AD OTTENERE L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA presso un Ente dislocato nella sede di -OMISSIS- (ALL. 1); - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202600133

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione o trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 e art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione ha respinto la richiesta di trasferimento temporaneo presso una sede prossima al nucleo familiare, motivando il diniego con l’assenza, presso le sedi indicate, di una posizione corrispondente al profilo e alle mansioni specificamente svolte, in particolare quelle di fuciliere o di operatore delle attrezzature campali. È stata proposta anche domanda cautelare. Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità del diniego per violazione della disciplina sull’assegnazione temporanea a tutela della genitorialità, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto verificare la possibilità di un impiego temporaneo in incarichi diversi, ma compatibili con il ruolo, il grado e la posizione retributiva posseduti. L’Amministrazione non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto il riesame dell’istanza. Il Collegio ha ritenuto non conforme alla disciplina applicabile il diniego fondato esclusivamente sulla mancanza di posti relativi alla medesima professionalità o alle medesime mansioni già svolte. Anche per il personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione della Difesa, per il quale il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, l’esercizio del potere discrezionale richiede una motivazione particolarmente stringente, considerata la tutela costituzionale della famiglia, dell’infanzia e della genitorialità. La verifica della disponibilità non può essere limitata all’esatta corrispondenza tra il posto vacante e la specializzazione del dipendente: l’Amministrazione deve esplorare anche incarichi alternativi, purché coerenti con il ruolo, il grado e la posizione retributiva, e deve valutare il proficuo impiego temporaneo del militare. Il provvedimento è stato quindi ritenuto carente perché non aveva considerato la possibilità di ricollocazione in mansioni diverse né aveva adeguatamente istruito la sussistenza di posti vacanti e disponibili di corrispondente posizione retributiva. L’Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 1.000 per la fase cautelare; il merito è stato fissato per il 18 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Il testo integrale della disposizione non è riportato nella parte relativa al provvedimento, ma la norma è richiamata quale disciplina dell’assegnazione temporanea per esigenze familiari e di cura dei figli minori di tre anni.

    La disponibilità di un posto di corrispondente posizione retributiva non deve essere intesa come necessaria identità della professionalità o delle mansioni precedentemente svolte; occorre valutare anche incarichi alternativi compatibili con ruolo e grado.

  • art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017

    Il diniego è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio

    La disposizione introduce, per il personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione della Difesa, un regime speciale, ma non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di una motivazione particolarmente stringente e da una valutazione effettiva delle possibilità di impiego temporaneo.

  • art. 40, comma 1, lett. q), d.lgs. 172/2019

    È richiamata quale disposizione che ha sostituito e aggiornato la disciplina contenuta nell’art. 45, comma 31-bis, d.lgs. 95/2017.

  • art. 55 c.p.a.

    La trattazione di merito può essere fissata ai sensi del comma 10

    Il TAR ha disposto la trattazione cautelare e ha fissato l’udienza pubblica per il merito.

  • art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo

    L’interesse superiore del fanciullo deve avere una considerazione preminente

    La tutela dell’interesse superiore del minore costituisce parametro rilevante nella valutazione dell’istanza di trasferimento temporaneo del genitore.

  • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    In tutti gli atti relativi ai bambini, [...] l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente

    La decisione amministrativa deve considerare in via preminente l’interesse superiore del bambino e il mantenimento dei rapporti con entrambi i genitori.

  • artt. 30 e 31, comma 2, Cost.

    È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli; la Repubblica protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù

    I valori costituzionali della famiglia, della genitorialità e della protezione dell’infanzia impongono una valutazione particolarmente accurata e motivata del diniego.

Massime di principio

  • Nel procedimento di assegnazione temporanea del dipendente pubblico genitore di un figlio minore di tre anni, la verifica della disponibilità di un posto di corrispondente posizione retributiva non richiede l’esatta coincidenza con la professionalità o le mansioni precedentemente svolte, ma impone all’Amministrazione di valutare anche incarichi alternativi compatibili con il ruolo e il grado del dipendente.
  • Per il personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione della Difesa, la previsione secondo cui il diniego dell’assegnazione temporanea è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio non esclude l’obbligo di una motivazione particolarmente stringente, in ragione della rilevanza costituzionale della tutela della famiglia, dell’infanzia e della genitorialità.
  • Un diniego fondato esclusivamente sull’assenza di posti relativi alla medesima specializzazione o professionalità è illegittimo se l’Amministrazione non ha previamente verificato la possibilità di un proficuo impiego temporaneo in mansioni diverse, purché coerenti con il ruolo, il grado e la posizione retributiva del dipendente.
  • L’Amministrazione, nel riesaminare una richiesta di trasferimento temporaneo per esigenze di cura di un figlio minore, deve svolgere un’istruttoria effettiva sulle posizioni vacanti e disponibili e ponderare l’interesse organizzativo con l’interesse preminente alla tutela della genitorialità e della prole.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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