Ordinanza n. 894/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE.U.0089737.4-12-2025, recante la comunicazione di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso ADSS - SPEC. SOSTEGNO SCUOLE SEC DI II GRADO, e conclusione del procedimento, in seguito all'istanza di riconoscimento acquisita dall'Amministrazione con prot. DGOSV n. 18869 del 7 giugno 2023 presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE; - della conseguente nota prot. AOOUSPBG. Registro Decreti n. 937 del 5 dicembre 2025 emessa dal Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio III - Ambito Territoriale di Bergamo con la quale l'Ufficio Scolastico di Bergamo ha disposto l'esclusione del ricorrente dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della Provincia di Bergamo per la classe di concorso ADSS; - del preavviso di rigetto emanato ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 mai comunicato; - per quanto di ragione del parere sfavorevole reso dal Ministero dell'Università e della Ricerca richiesto dalla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con prot. DGOSV n. 22302 del 29 maggio 2024 mai pervenuto e acquisito: - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compresa la richiesta di integrazione mai pervenuta al ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso ADSS e conseguente esclusione dalla I fascia delle Graduatorie Provinciali di supplenza della provincia di Bergamo
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo all'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero, presentata ai sensi della Direttiva 2013/55/CE, nonché il conseguente provvedimento di esclusione dalla I fascia delle GPS per la classe ADSS. Sono stati contestati anche il preavviso di rigetto, che il ricorrente assume non essergli mai stato comunicato, il parere sfavorevole del Ministero dell'Università e della Ricerca, asseritamente mai acquisito o portato a conoscenza, e una richiesta di integrazione documentale mai pervenuta. In sede cautelare, il ricorrente ha fatto valere l'inadeguata valutazione della documentazione relativa all'iter formativo svolto all'estero, incluso il piano analitico del corso di studi, dell'esperienza professionale maturata nel settore e delle differenze tra i programmi formativi.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento. A un primo esame, ha ritenuto che l'amministrazione non avesse adeguatamente valutato la documentazione completa dell'iter formativo estero e l'esperienza professionale del ricorrente. Ha inoltre rilevato che le argomentazioni relative all'assenza di natura abilitante del titolo risultano già superate dall'Adunanza plenaria n. 18-22/2022. Le divergenze tra i programmi formativi devono essere motivate rigorosamente, anche in considerazione degli obblighi europei di riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori; eventuali differenze formative possono essere colmate mediante adeguate misure compensative. Il contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato è stato ritenuto idoneo a fondare l'esigenza cautelare. È stato quindi sospeso il diniego, anche ai fini del riesame dell'istanza, con effetti riflessi sul provvedimento di esclusione dalla I fascia delle GPS, fino alla cessazione del contratto di insegnamento. L'udienza di merito è stata fissata al 14 ottobre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ricorrendone i presupposti cautelari, il giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato, anche disponendo effetti funzionali al riesame della posizione, quando sussistano fumus e periculum.
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata in relazione al preavviso di rigetto dedotto come non comunicato, senza una decisione definitiva sul relativo vizio.
Direttiva 2013/55/CE
È indicata quale base normativa dell'istanza di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento conseguita all'estero.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all'estero, l'amministrazione deve valutare in modo completo e concreto la documentazione relativa all'iter formativo, compreso il piano analitico degli studi, nonché l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Il diniego fondato sulle divergenze tra i programmi formativi nazionale ed estero deve contenere una motivazione rigorosa e specifica, considerati i principi europei sul riconoscimento dei titoli professionali e la libera circolazione dei lavoratori.
- Le differenze tra la formazione estera e quella richiesta dall'ordinamento nazionale non impongono necessariamente il diniego del riconoscimento, potendo essere superate mediante adeguate misure compensative.
- In sede cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento sul sostegno a tempo determinato può integrare un concreto pregiudizio idoneo a giustificare la sospensione del diniego e dei conseguenti effetti sull'esclusione dalle graduatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 113/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 114/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 899/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 900/2026 - Roma, Sezione 2B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 2569/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 10 feb 2026Ordinanza n. 2572/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →