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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24299/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Albanesi impugna la conferma della condanna per rapina per difetto di prova della sua partecipazione e denuncia violazione del divieto di reformatio in peius relativo al bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (art. 597 c.p.p.). Saja impugna la conferma della condanna per favoreggiamento per insufficiente prova della consapevolezza della provenienza illecita del denaro e contesta la quantificazione della pena base.

La decisione

Il ricorso di Fabio Albanesi è stato rigettato: la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione dei giudici di merito esaustiva e logica, ha escluso la violazione del divieto di reformatio in peius rilevando che la Corte d'appello ha inserito nella comparazione altre aggravanti precedentemente non considerate e non ha aumentato la pena rispetto al primo grado. Il ricorso di Enrico Saja è stato dichiarato inammissibile: la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse motivazione congrua sulla sussistenza del favoreggiamento (messa a disposizione dell'appartamento per contare/ ripartire il denaro) e che le censure sulla quantificazione della pena non potessero essere rimesse in sede di legittimità. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali; Saja anche al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23 co. 8

    art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla presentazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale in sede di cassazione

  • art. 597 c.p.p., commi 3 e 4

    art. 597, commi 3 e 4, c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere la violazione del divieto di reformatio in peius; la Corte ha valutato che non vi sia stata violazione atteso che la Corte d'appello ha confrontato anche aggravanti prima escluse dalla comparazione

  • art. 61 n. 7 c.p.

    Indicata come aggravante rilevante nel bilanciamento con le attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo valutare la sua incidenza nel nuovo bilanciamento

  • art. 628, comma 3, n. 1 c.p.

    art. 628 comma terzo n. 1 c.p.

    Riferimento normativo relativo ad aggravanti della rapina che sono state inserite nella comparazione in appello, giustificando il nuovo bilanciamento

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle attenuanti generiche: il giudizio di prevalenza/equivalenza rispetto alle aggravanti è discrezionale del giudice di merito e soggetto a sindacato in Cassazione solo in caso di illogicità o arbitrio

  • art. 69 c.p.

    Principio della comparazione delle circostanze: consente al giudice di riformulare il bilanciamento quando entrino in gioco circostanze aggravanti non precedentemente considerate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Limiti della cognizione della Cassazione: vieta la rinnovazione della valutazione degli elementi di fatto, riservando la cognizione di legittimità agli errori di diritto e ai vizi motivazionali

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze (condanna al pagamento delle spese e possibilità di sanzione alla Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicata al ricorrente Saja

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione sindaca solo vizi di diritto e motivazionali: non può rivedere la valutazione probatoria dei giudici di merito né proporre una diversa ricostruzione dei fatti.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello del solo imputato determini un aumento della pena, ma non vieta al giudice d'appello di riformulare il confronto tra attenuanti e aggravanti se vengono prese in considerazione circostanze nuove od anteriormente escluse; la riformulazione è lecita purché non comporti aumento della pena e sia adeguatamente motivata.
  • Per la conferma di una condanna per favoreggiamento è necessaria una motivazione che dimostri un aiuto consapevole; se i giudici di merito forniscono una ricostruzione logica e motivata, la Cassazione non ammette la mera alternativa ricostruzione difensiva.
  • Le censure sulla congruità della pena (quantificazione della pena base) sono inammissibili in Cassazione salvo che la determinazione della pena sia frutto di evidente arbitrio o di motivazione illogica.
  • Un ricorso dichiarato inammissibile può comportare responsabilità per le spese e, se vi sono profili di colpa, un contributo alla Cassa delle Ammende; è quindi importante valutare la fondatezza in diritto prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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