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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08994/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione Veneto, ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639/1910, nei confronti di una compagnia assicuratrice, in relazione a una garanzia prestata da quest'ultima con un contratto a favore di un centro di formazione professionale poi fallito. In primo grado il Tribunale di Venezia aveva rigettato l'opposizione all'ingiunzione; in appello la Corte d'appello di Venezia, accogliendo l'appello principale dell'assicurazione e rigettando l'incidentale della Regione, aveva annullato l'ingiunzione. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma il testo non consente di ricostruirne il contenuto specifico, perché nel ricorso non risultavano adeguatamente esposti né le ragioni dell'opposizione originaria né il contenuto della difesa della Regione nei gradi di merito. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era carente dei requisiti di cui all'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., per insufficiente esposizione della vicenda processuale e per inidonea formulazione delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Regione Veneto per violazione dell'art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., rilevando che il ricorso non descriveva in modo sufficiente la vicenda processuale e non consentiva di comprendere le ragioni dell'opposizione e della difesa nei gradi di merito. L'inammissibilità ha assorbito ogni altra questione. La Regione è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, liquidate in euro 6.200,00, oltre accessori, nonché alla condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.: euro 6.000,00 in favore della controparte e euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2 r.d. n. 639/1910

    ai sensi dell’articolo 2 r.d. 639/2019

    è richiamato come base dell'ingiunzione di pagamento emessa dalla Regione; dal testo emerge solo che l'ingiunzione era fondata su tale norma.

  • art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    requisiti a pena d’inammissibilità prescritti all’articolo 366, 1° co. nn. 3 e 4 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione della vicenda processuale e dei motivi; la loro insufficienza determina inammissibilità.

  • art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

    istanza ex articolo 380 bis, ultimo comma, c.p.c.

    viene menzionato come base procedurale per la trattazione camerale della causa.

  • art. 96, 3° e 4° co., c.p.c.

    somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c.

    la Corte ritiene sussistenti i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di somme per responsabilità processuale aggravata, sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    in caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 366 c.p.c.

    Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469

    è richiamato il precedente delle Sezioni Unite a sostegno dell'esigenza di specifica e adeguata indicazione dei fatti processuali nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non espone in modo chiaro e completo la vicenda processuale rilevante, impedendo alla Corte di comprendere il contenuto delle domande, delle difese e delle decisioni impugnate.
  • La censura in cassazione deve essere costruita in modo autosufficiente rispetto al fatto processuale dedotto, con indicazione sufficiente delle ragioni poste a base delle decisioni di merito e delle doglianze formulate nei gradi precedenti.
  • La mancanza dei requisiti di specificità e completezza ex art. 366 c.p.c. assorbe ogni ulteriore questione e conduce alla declaratoria di inammissibilità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il soccombente può essere condannato sia alle spese di lite sia alle somme per responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., oltre al contributo unificato ulteriore se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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